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1) Il pericolo di inquinamento della prova. Il pubblico ministero deve dimostrare che vi sono in
concreto situazioni di attuale pericolo sia per l’acquisizione della prova (pericolo di
occultamento), sia per l’acquisizione in modo genuino (pericolo di alterazione). La situazione di
pericolo deve essere fondata su circostanze di fatto espressamente indicate nel provvedimento a
pena di nullità (art. 292, comma 2, lett. c). Le precisazioni sono dovute alla legge n. 332 del
1995, che ha reagito agli abusi verificatisi nella prassi applicativa. A tal fine il legislatore ha
inserito un’ulteriore disposizione, che in verità doveva ricavarsi implicitamente dal sistema ed
esplicitamente dal Patto internazionale sui diritti civili e politici (art. 14,comma 3, lett. g); e cioè,
si è precisato che dal silenzio mantenuto dall’imputato (o dalla sua mancata ammissione degli
addebiti) non si può ricavare l’esistenza del pericolo di inquinamento della prova.
2) II pericolo di fuga. Questa esigenza sussiste quando l’imputato si è dato alla fuga o vi è il
pericolo concreto e attuale che egli si dia alla fuga. Occorre, tuttavia, che il giudice ritenga
possibile che all’imputato possa essere irrogata in concreto con la sentenza una pena superiore a
due anni di reclusione. Al di sotto di tale soglia il legislatore impedisce di dare rilevanza al
pericolo di fuga. La legge n. 47 del 2015, oltre ad aggiungere il requisito dell’attualità del
pericolo, ha precisato che « le situazioni di concreto e attuale pericolo non possono essere
desunte esclusivamente dalla gravità del titolo di reato per cui si procede ».
3) Il pericolo che vengano commessi determinati reati. La misura coercitiva deve essere applicata
quando vi è il pericolo concreto e attuale che l’imputato commetta una delle seguenti categorie
di delitti:
a) gravi delitti con l’uso di armi o di altri mezzi di violenza personale;
b) gravi delitti diretti contro l’ordine costituzionale;
c) delitti di criminalità organizzata;
d) delitti della stessa specie di quello per il quale si procede.
Il pericolo concreto e attuale deve essere desunto da specifiche modalità del fatto di reato
e dalla personalità pericolosa dell’autore del fatto, con il limite chela pericolosità non può essere
desunta esclusivamente dalla gravità del titolo di reato addebitato, bensì deve essere ricavata dai
precedenti penali o da comportamenti o atti concreti, che devono essere specificamente
indicati.
I criteri di scelta delle misure. II giudice, dopo aver accertato che esistono sia i gravi indizi di
reità, sia almeno una delle esigenze cautelari, dispone la misura con ordinanza. Tuttavia il suo
potere è vincolato a limiti formali e sostanziali. Sotto un profilo formale, il giudice non può
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