Page 168 - Quaderno 2017-8
P. 168

1) Il pericolo di inquinamento della prova. Il pubblico ministero deve dimostrare che vi sono in

            concreto  situazioni di attuale pericolo sia per l’acquisizione della prova (pericolo  di
            occultamento), sia per l’acquisizione in modo genuino (pericolo di alterazione). La situazione di

            pericolo deve essere fondata su circostanze di fatto espressamente indicate nel provvedimento a

            pena di nullità (art. 292, comma 2, lett. c). Le precisazioni sono dovute alla legge n. 332 del

            1995, che ha reagito agli  abusi verificatisi nella prassi applicativa. A tal fine il legislatore ha
            inserito un’ulteriore disposizione, che in verità doveva ricavarsi implicitamente dal sistema ed

            esplicitamente dal Patto internazionale sui diritti civili e politici (art. 14,comma 3, lett. g); e cioè,

            si è precisato che dal silenzio mantenuto dall’imputato (o dalla sua mancata ammissione degli

            addebiti) non si può ricavare l’esistenza del pericolo di inquinamento della prova.
                  2) II pericolo di fuga. Questa esigenza sussiste quando l’imputato si è dato alla fuga o vi è il

            pericolo concreto e attuale che egli si dia alla fuga. Occorre,  tuttavia, che il giudice ritenga

            possibile che all’imputato possa essere irrogata in concreto con la sentenza una pena superiore a
            due anni di reclusione. Al  di sotto  di tale  soglia il legislatore impedisce di dare rilevanza al

            pericolo di fuga.  La legge n. 47 del 2015, oltre ad aggiungere il requisito dell’attualità del

            pericolo, ha precisato  che « le situazioni di concreto e attuale pericolo non  possono essere

            desunte esclusivamente dalla gravità del titolo di reato per cui si procede ».

                  3) Il pericolo che vengano commessi determinati reati. La misura coercitiva deve essere applicata
            quando vi è il pericolo concreto e attuale che l’imputato commetta una delle seguenti categorie

            di delitti:

                  a) gravi delitti con l’uso di armi o di altri mezzi di violenza personale;
                  b) gravi delitti diretti contro l’ordine costituzionale;

                  c) delitti di criminalità organizzata;

                  d) delitti della stessa specie di quello per il quale si procede.

                  Il pericolo concreto e attuale deve essere desunto da specifiche modalità del fatto di reato
            e dalla personalità pericolosa dell’autore del fatto, con il limite chela pericolosità non può essere

            desunta esclusivamente dalla gravità del titolo di reato addebitato, bensì deve essere ricavata dai

            precedenti penali o da comportamenti o atti concreti, che devono essere  specificamente

            indicati.
                  I criteri di scelta delle misure. II giudice, dopo aver accertato che esistono sia i gravi indizi di

            reità, sia almeno una delle esigenze cautelari, dispone la misura con ordinanza. Tuttavia il suo

            potere è vincolato a limiti formali e sostanziali. Sotto un profilo formale, il giudice non può




                                                          - 166 -
   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173