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condanna soltanto quando l’accusa ha escluso ogni ragionevole dubbio sulla reità dell’imputato

            (art. 533 comma 1). Poiché nel processo penale la misura cautelare deve essere fondata sulla
            “prognosi di una condanna”, la presunzione di innocenza ha una influenza anche sul quantum

            di prova richiesto per l’applicazione della misura cautelare. Occorre che l’accusa provi come

            molto probabile la reità dell’indagato. Inoltre, se la misura consiste nella custodia cautelare in

            carcere, il giudice deve  esporre le  “concrete  e specifiche ragioni”  per le quali le esigenze
            cautelari non possono essere soddisfatte con altre misure. Le misure cautelari sono applicate dal

            giudice  inaudita altera  parte; il contraddittorio con  la difesa dell’imputato  si svolgerà in un

            momento successivo (art. 294).

                  La base probatoria del giudizio cautelare. II pubblico ministero presenta al giudice una richiesta
            di applicazione che è accompagnata dagli «elementi» sui quali la medesima «si fonda» (art. 291

            comma 1). Si tratta degli atti raccolti in modo unilaterale dalla pubblica accusa, dalla polizia

            giudiziaria ed, eventualmente, dal difensore dell’indagato e da quello dell’offeso.
                  Tali atti sono utilizzabili come prove durante le indagini  e, in base  ad un argomento

            sistematico, le norme sulle prove che si trovano nel libro terzo del codice appaiono applicabili

            anche  durante le indagini, a  meno che non siano  incompatibili (espressamente  o

            implicitamente) con la regolamentazione del singolo atto da compiere in una determinata fase.

                  Occorre sottolineare, tuttavia, che il legislatore non ha operato un rinvio generico a tutte
            le disposizioni relative alle prove, bensì ne ha richiamate soltanto alcune: il rinvio espresso ad

            alcune soltanto delle norme in materia di prove potrebbe indurre a  ritenere  che quelle non

            espressamente richiamate  siano non applicabili.  Viceversa, l’interpretazione sistematica
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            richiede che su tutte le disposizioni del libro terzo si faccia di volta in volta una valutazione di

            compatibilità in relazione al singolo atto di indagine.

                  Le esigenze cautelari.  Alle condizioni  generali di applicabilità si aggiunge un ulteriore

            requisito: le  misure personali possono essere applicate  soltanto quando esiste in  concreto

            almeno una delle esigenze cautelari indicate tassativamente dall’art. 274. Il pubblico ministero,
            nel presentare al giudice la richiesta motivata di disporre una misura cautelare, deve fornire gli

            elementi di prova che dimostrino in concreto sia l’esistenza di tutte le condizioni necessarie per

            applicare la misura richiesta (gravi indizi e punibilità in concreto), sia il ricorrere di una delle
            esigenze cautelari, e cioè il pericolo di inquinamento della prova, il pericolo di fuga o, infine, il

            pericolo che vengano commessi determinati reati.




            11   Largamente accolta in dottrina e giurisprudenza.

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