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condanna soltanto quando l’accusa ha escluso ogni ragionevole dubbio sulla reità dell’imputato
(art. 533 comma 1). Poiché nel processo penale la misura cautelare deve essere fondata sulla
“prognosi di una condanna”, la presunzione di innocenza ha una influenza anche sul quantum
di prova richiesto per l’applicazione della misura cautelare. Occorre che l’accusa provi come
molto probabile la reità dell’indagato. Inoltre, se la misura consiste nella custodia cautelare in
carcere, il giudice deve esporre le “concrete e specifiche ragioni” per le quali le esigenze
cautelari non possono essere soddisfatte con altre misure. Le misure cautelari sono applicate dal
giudice inaudita altera parte; il contraddittorio con la difesa dell’imputato si svolgerà in un
momento successivo (art. 294).
La base probatoria del giudizio cautelare. II pubblico ministero presenta al giudice una richiesta
di applicazione che è accompagnata dagli «elementi» sui quali la medesima «si fonda» (art. 291
comma 1). Si tratta degli atti raccolti in modo unilaterale dalla pubblica accusa, dalla polizia
giudiziaria ed, eventualmente, dal difensore dell’indagato e da quello dell’offeso.
Tali atti sono utilizzabili come prove durante le indagini e, in base ad un argomento
sistematico, le norme sulle prove che si trovano nel libro terzo del codice appaiono applicabili
anche durante le indagini, a meno che non siano incompatibili (espressamente o
implicitamente) con la regolamentazione del singolo atto da compiere in una determinata fase.
Occorre sottolineare, tuttavia, che il legislatore non ha operato un rinvio generico a tutte
le disposizioni relative alle prove, bensì ne ha richiamate soltanto alcune: il rinvio espresso ad
alcune soltanto delle norme in materia di prove potrebbe indurre a ritenere che quelle non
espressamente richiamate siano non applicabili. Viceversa, l’interpretazione sistematica
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richiede che su tutte le disposizioni del libro terzo si faccia di volta in volta una valutazione di
compatibilità in relazione al singolo atto di indagine.
Le esigenze cautelari. Alle condizioni generali di applicabilità si aggiunge un ulteriore
requisito: le misure personali possono essere applicate soltanto quando esiste in concreto
almeno una delle esigenze cautelari indicate tassativamente dall’art. 274. Il pubblico ministero,
nel presentare al giudice la richiesta motivata di disporre una misura cautelare, deve fornire gli
elementi di prova che dimostrino in concreto sia l’esistenza di tutte le condizioni necessarie per
applicare la misura richiesta (gravi indizi e punibilità in concreto), sia il ricorrere di una delle
esigenze cautelari, e cioè il pericolo di inquinamento della prova, il pericolo di fuga o, infine, il
pericolo che vengano commessi determinati reati.
11 Largamente accolta in dottrina e giurisprudenza.
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