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proroga dei termini per le indagini). Sempre sotto un profilo procedimentale, il giudice è in
grado di avere un contatto diretto con l’indagato: infatti, può disporre l’interrogatorio prima di
decidere in ordine alla revoca o alla sostituzione della misura cautelare. L’interrogatorio diventa
obbligatorio quando lo abbia chiesto l’indagato e la sua stanza di revoca o di sostituzione sia
basata su «elementi nuovi o diversi rispetto a quelli già valutati» (art. 299, comma 3-ter).
3) La sostituzione in peius della misura cautelare può essere disposta dal giudice soltanto su
richiesta del pubblico ministero; ciò avviene sia quando le esigenze cautelari risultano essersi
aggravate (art. 299, comma 4), sia quando l’imputato ha trasgredito alle prescrizioni che
concernono la misura (art. 276). Si tratta di un procedimento segreto, perché la nuova misura
può essere disposta “a sorpresa”, come è previsto per la prima applicazione della misura
cautelare.
Le misure cautelari personali si estinguono in due modi differenti:
1) in seguito a un provvedimento del giudice che accerta il modificarsi dei presupposti
applicativi (ope iudicis): di ciò si è trattato nel precedente paragrafo (v., ad esempio, il
provvedimento di revoca);
2) di diritto, per perdita di efficacia dovuta al verificarsi di determinati eventi previsti dalla
legge (ope legis).
Una delle cause di estinzione delle misure cautelari coercitive è la decorrenza del termine
di durata massima. Ove esso venga superato, il giudice deve disporre la cessazione degli effetti
(se si tratta di misura obbligatoria o interdittiva) o la liberazione (se si tratta di misura custodiale
e salvo che l’indagato non sia detenuto per altra causa). Il termine massimo è stato posto allo
scopo di attuare due garanzie costituzionali. In primo luogo, quella prevista dall’art. 13, comma
5 Cost., secondo cui la legge deve stabilire «i limiti massimi della carcerazione preventiva». In
secondo luogo, la garanzia prevista dall’art. 27, comma 2 Cost. che vieta di anticipare la
sanzione penale prima della condanna definitiva. La misura cautelare coercitiva rischierebbe di
diventare, di fatto, una “anticipazione” della sanzione, ove non fosse previsto un termine
massimo per la sua applicazione.
I termini massimi di custodia cautelare coprono il periodo di tempo che va dalla
esecuzione della misura coercitiva o dal fermo o dall’arresto (art. 297), fino a quando la
sentenza di condanna è diventata irrevocabile (art. 648). Soltanto da questo momento inizia
l’esecuzione della sanzione.
Il codice prevede varie tipologie di termini. Da un lato, vi sono i termini massimi
intermedi (o di fase) ricollegati a determinate fasi (o gradi) del procedimento (art. 303, comma
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