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proroga dei termini per le indagini). Sempre sotto un profilo procedimentale, il giudice è in

            grado di avere un contatto diretto con l’indagato: infatti, può disporre l’interrogatorio prima di
            decidere in ordine alla revoca o alla sostituzione della misura cautelare. L’interrogatorio diventa

            obbligatorio quando lo abbia chiesto l’indagato e la sua stanza di revoca o di sostituzione sia

            basata su «elementi nuovi o diversi rispetto a quelli già valutati» (art. 299, comma 3-ter).

                  3) La sostituzione in peius della misura cautelare può essere disposta dal giudice soltanto su
            richiesta del pubblico ministero; ciò avviene sia quando le esigenze cautelari risultano essersi

            aggravate (art. 299, comma 4), sia quando l’imputato ha  trasgredito alle prescrizioni che

            concernono la misura (art. 276). Si tratta di un procedimento segreto, perché la nuova misura

            può essere disposta  “a sorpresa”, come è previsto per la prima applicazione della misura
            cautelare.

                  Le misure cautelari personali si estinguono in due modi differenti:

                  1) in seguito a un  provvedimento del giudice  che  accerta il modificarsi  dei presupposti
                     applicativi (ope iudicis): di ciò si è trattato nel precedente paragrafo (v., ad esempio, il

                     provvedimento di revoca);

                  2) di diritto, per perdita di efficacia dovuta al verificarsi di determinati eventi previsti dalla

                     legge (ope legis).

                  Una delle cause di estinzione delle misure cautelari coercitive è la decorrenza del termine
            di durata massima. Ove esso venga superato, il giudice deve disporre la cessazione degli effetti

            (se si tratta di misura obbligatoria o interdittiva) o la liberazione (se si tratta di misura custodiale

            e salvo che l’indagato non sia detenuto per altra causa). Il termine massimo è stato posto allo
            scopo di attuare due garanzie costituzionali. In primo luogo, quella prevista dall’art. 13, comma

            5 Cost., secondo cui la legge deve stabilire «i limiti massimi della carcerazione preventiva». In

            secondo luogo, la garanzia prevista dall’art.  27,  comma 2 Cost. che vieta di anticipare la

            sanzione penale prima della condanna definitiva. La misura cautelare coercitiva rischierebbe di
            diventare,  di  fatto,  una  “anticipazione”  della  sanzione,  ove  non  fosse  previsto  un  termine

            massimo per la sua applicazione.

                  I termini massimi di custodia cautelare coprono il periodo di tempo che va dalla

            esecuzione della misura coercitiva o dal fermo o dall’arresto (art. 297), fino a quando la
            sentenza di condanna è diventata irrevocabile (art. 648). Soltanto da questo momento inizia

            l’esecuzione della sanzione.

                  Il codice  prevede varie  tipologie  di  termini.  Da  un lato,  vi  sono  i  termini  massimi

            intermedi (o di fase) ricollegati a determinate fasi (o gradi) del procedimento (art. 303, comma

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