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Il secondo ostacolo è posto dall’art. 314, comma 1. L’imputato non ha diritto alla
riparazione se ha «dato causa» o ha «concorso a dare causa» all’ingiusta custodia cautelare per
dolo o colpa grave. Tale condizione ostativa alla riparazione trova applicazione anche
nell’ipotesi di ingiustizia formale, nonostante che il legislatore l’abbia espressamente prevista
solo per l’ingiustizia sostanziale.
Le più recenti prospettive di riforma del sistema delle impugnazioni sui provvedimenti in
materia di misure cautelari personali hanno preso spunto da una riflessione generale sul ruolo
della Corte di Cassazione e sull’esigenza di ridurre il peso dei ricorsi.
Indubbiamente, anche nel settore della libertà personale dell’imputato non possono non
essere condivisi i valori sottesi all’uniformità della giurisprudenza: “la parità di trattamento delle
persone che ricorrono alla tutela giurisdizionale; la prevedibilità delle decisioni giudiziarie; più in
generale una almeno tendenziale certezza nella conoscenza del contenuto delle disposizioni
normative”. Né sembra possibile eliminare, o, quantomeno, attenuare il significato di tali aspetti
nell’ambito delle misure cautelari personali, come, forse, potrebbe ipotizzarsi se si aderisse alla
tesi in forza della quale nell’art. 111 comma 7 Cost., a seguito dell’inserimento della ricorribilità
dei provvedimenti de libertate, convivrebbero due anime del ricorso in Cassazione, aventi
riguardo una alla funzione nomofilattica dell’impugnazione , l’altra alla tutela garantistica del
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bene fondamentale protetto nell’art. 13 Cost., quindi, al profilo impugnatorio come garanzia
meramente individuale.
Difatti, alla luce del dettato costituzionale non si può fare a meno di riconoscere una
significativa distanza tra la disciplina così delineata e i fondamenti di una teoria che continua a
ritenere l’interesse generale alla nomofilachia prevalente sull’interesse individuale ad una giusta
definizione del processo. E in effetti solo una scelta decisa del legislatore nella direzione della
tutela del jus constitutionis, inevitabilmente modificativa dell’odierno art. 111 comma 7 Cost., può
dare risposta a chi vuol vedere nella Corte di Cassazione quel giudice supremo chiamato ad
intervenire esclusivamente, o comunque, prevalentemente, in presenza di questioni giuridiche
che assumono rilevanza.
La prospettiva di una rivisitazione del sistema delle impugnazioni de libertate, dovrà partire
dalla considerazione del carattere di inviolabilità del bene, quindi, dall’esigenza di apprestare
tutte le soluzioni normative che potranno ridurre le ipotesi di un sacrificio ingiustificato della
libertà personale.
16 In linea con la concezione tradizionale approfondita soprattutto negli studi di Piero Calamandrei.
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