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Il secondo ostacolo è posto  dall’art. 314, comma 1. L’imputato  non ha diritto alla

            riparazione se ha «dato causa» o ha «concorso a dare causa» all’ingiusta custodia cautelare per
            dolo o colpa  grave. Tale condizione  ostativa alla riparazione trova applicazione anche

            nell’ipotesi di ingiustizia formale, nonostante  che il legislatore l’abbia espressamente prevista

            solo per l’ingiustizia sostanziale.

                  Le più recenti prospettive di riforma del sistema delle impugnazioni sui provvedimenti in
            materia di misure cautelari personali hanno preso spunto da una riflessione generale sul ruolo

            della Corte di Cassazione e sull’esigenza di ridurre il peso dei ricorsi.

                  Indubbiamente, anche nel settore della libertà personale dell’imputato non possono non

            essere condivisi i valori sottesi all’uniformità della giurisprudenza: “la parità di trattamento delle
            persone che ricorrono alla tutela giurisdizionale; la prevedibilità delle decisioni giudiziarie; più in

            generale una almeno tendenziale  certezza nella conoscenza del contenuto delle disposizioni

            normative”. Né sembra possibile eliminare, o, quantomeno, attenuare il significato di tali aspetti
            nell’ambito delle misure cautelari personali, come, forse, potrebbe ipotizzarsi se si aderisse alla

            tesi in forza della quale nell’art. 111 comma 7 Cost., a seguito dell’inserimento della ricorribilità

            dei provvedimenti  de libertate,  convivrebbero  due anime del ricorso in Cassazione, aventi

            riguardo una alla funzione nomofilattica dell’impugnazione , l’altra alla tutela garantistica del
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            bene fondamentale protetto nell’art. 13 Cost., quindi, al profilo impugnatorio come garanzia
            meramente individuale.

                  Difatti, alla luce del dettato costituzionale non si può fare a  meno  di riconoscere una

            significativa distanza tra la disciplina così delineata e i fondamenti di una teoria che continua a
            ritenere l’interesse generale alla nomofilachia prevalente sull’interesse individuale ad una giusta

            definizione del processo. E in effetti solo una scelta decisa del legislatore nella direzione della

            tutela del jus constitutionis, inevitabilmente modificativa dell’odierno art. 111 comma 7 Cost., può

            dare risposta a chi vuol vedere nella Corte di Cassazione quel giudice supremo chiamato ad
            intervenire esclusivamente, o comunque, prevalentemente, in presenza di questioni giuridiche

            che assumono rilevanza.

                  La prospettiva di una rivisitazione del sistema delle impugnazioni de libertate, dovrà partire

            dalla considerazione del carattere di inviolabilità del bene, quindi, dall’esigenza di apprestare
            tutte le soluzioni normative che potranno ridurre le ipotesi di un sacrificio ingiustificato della

            libertà personale.




            16   In linea con la concezione tradizionale approfondita soprattutto negli studi di Piero Calamandrei.

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