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lett. c) e c) bis c.p.p. , ma finisce per fare un ‘favore’ al giudice emittente, in soccorso del quale
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            interviene, proprio grazie al riesame, il tribunale, che consolida così l’azione cautelare.
                  Sembra così realizzarsi una sorta di ‘delega’ al giudice del controllo rispetto ad obblighi

            che  dovrebbero essere  adempiuti dal giudice che dispone la misura restrittiva. In una

            prospettiva meno preoccupante si collocano tuttavia svariate decisioni della  Corte di

            Cassazione, per le quali il potere integrativo postula comunque la presenza nell’atto impugnato
            di motivate ragioni, non potendosi altrimenti ipotizzare una conferma per “ragioni diverse da

            quelle  indicate  nella  motivazione”  (art.  309  comma  9  c.p.p.):  ne  segue  che  dovrà  disporsi

            l’annullamento non solo dell’ordinanza mancante di motivazione in senso grafico, ma anche di

            quella dalla cui lettura non è possibile l’individuazione degli indizi, delle esigenze cautelari
            perseguite, dei motivi per i quali sono stati ritenuti non rilevanti gli elementi forniti dalla difesa,

            stante l’assoluta inadeguatezza o l’apoditticità delle affermazioni che danno (apparente) corpo

            all’apparato motivazionale.
                  Questa impostazione ha trovato traduzione nel novellato art. 309 comma 9 laddove si

            stabilisce l’annullamento del provvedimento  impugnato  “se la motivazione manca  o non

            contiene l’autonoma valutazione, a norma dell’art. 292, delle esigenze cautelari, degli indizi e

            degli elementi forniti dalla difesa”. Viene così individuato un  ‘onorevole’  compromesso tra

            l’esigenza di dare una qualche consistenza all’obbligo di motivare i provvedimenti restrittivi e
            l’esigenza di valorizzare sul piano dei  tempi processuali l’intervento di un organo collegiale

            chiamato a giudicare nel merito.

                  Nella  medesima proposta di riforma dell’art. 309 c.p.p., peraltro, si rinviene
            un’apprezzabile attenzione alle difficoltà, per la difesa e per i giudici, di conoscere

            adeguatamente  la  vicenda  de  libertate  nel  rispetto  di  una  tempistica  estremamente serrata.

            Laddove approvate le modifiche ipotizzate, il tribunale, su richiesta personale dell’imputato o

            d’ufficio, potrà differire la data dell’udienza da un minimo di cinque  a  un massimo di dieci
            giorni, se vi sono  giustificati motivi o sulla base della complessità del caso e del  materiale

            probatorio (art. 309 comma 9-bis c.p.p.). Ai fini di una deflazione delle impugnazioni de libertate,

            si è poi suggerito di  mettere in  alternativa appello e ricorso in Cassazione per  tutti i

            provvedimenti non riesaminabili, con l’inammissibilità del ricorso se viene presentato l’appello e
            l’inammissibilità dell’appello se viene presentato il ricorso. Una simile soluzione pare tuttavia

            legittimare più di una perplessità: il  Costituente, nel prevedere  lo specifico mezzo di

            impugnazione del  ricorso  per  Cassazione,  intendeva  sì  assicurare  una  garanzia,  ma  anche

            17   Pur trattandosi di invalidità espressamente dichiarata dalla legge come rilevabile d’ufficio.

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