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lett. c) e c) bis c.p.p. , ma finisce per fare un ‘favore’ al giudice emittente, in soccorso del quale
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interviene, proprio grazie al riesame, il tribunale, che consolida così l’azione cautelare.
Sembra così realizzarsi una sorta di ‘delega’ al giudice del controllo rispetto ad obblighi
che dovrebbero essere adempiuti dal giudice che dispone la misura restrittiva. In una
prospettiva meno preoccupante si collocano tuttavia svariate decisioni della Corte di
Cassazione, per le quali il potere integrativo postula comunque la presenza nell’atto impugnato
di motivate ragioni, non potendosi altrimenti ipotizzare una conferma per “ragioni diverse da
quelle indicate nella motivazione” (art. 309 comma 9 c.p.p.): ne segue che dovrà disporsi
l’annullamento non solo dell’ordinanza mancante di motivazione in senso grafico, ma anche di
quella dalla cui lettura non è possibile l’individuazione degli indizi, delle esigenze cautelari
perseguite, dei motivi per i quali sono stati ritenuti non rilevanti gli elementi forniti dalla difesa,
stante l’assoluta inadeguatezza o l’apoditticità delle affermazioni che danno (apparente) corpo
all’apparato motivazionale.
Questa impostazione ha trovato traduzione nel novellato art. 309 comma 9 laddove si
stabilisce l’annullamento del provvedimento impugnato “se la motivazione manca o non
contiene l’autonoma valutazione, a norma dell’art. 292, delle esigenze cautelari, degli indizi e
degli elementi forniti dalla difesa”. Viene così individuato un ‘onorevole’ compromesso tra
l’esigenza di dare una qualche consistenza all’obbligo di motivare i provvedimenti restrittivi e
l’esigenza di valorizzare sul piano dei tempi processuali l’intervento di un organo collegiale
chiamato a giudicare nel merito.
Nella medesima proposta di riforma dell’art. 309 c.p.p., peraltro, si rinviene
un’apprezzabile attenzione alle difficoltà, per la difesa e per i giudici, di conoscere
adeguatamente la vicenda de libertate nel rispetto di una tempistica estremamente serrata.
Laddove approvate le modifiche ipotizzate, il tribunale, su richiesta personale dell’imputato o
d’ufficio, potrà differire la data dell’udienza da un minimo di cinque a un massimo di dieci
giorni, se vi sono giustificati motivi o sulla base della complessità del caso e del materiale
probatorio (art. 309 comma 9-bis c.p.p.). Ai fini di una deflazione delle impugnazioni de libertate,
si è poi suggerito di mettere in alternativa appello e ricorso in Cassazione per tutti i
provvedimenti non riesaminabili, con l’inammissibilità del ricorso se viene presentato l’appello e
l’inammissibilità dell’appello se viene presentato il ricorso. Una simile soluzione pare tuttavia
legittimare più di una perplessità: il Costituente, nel prevedere lo specifico mezzo di
impugnazione del ricorso per Cassazione, intendeva sì assicurare una garanzia, ma anche
17 Pur trattandosi di invalidità espressamente dichiarata dalla legge come rilevabile d’ufficio.
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