Page 180 - Quaderno 2017-8
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consentire alla Corte, quale giudice supremo, un sindacato generale sulla legittimità di tutte le
sentenze e tutti i provvedimenti de libertate. Solo un intervento sull’art. 111 comma 7 Cost.
potrebbe, pertanto, consentire modifiche del tipo di quella appena considerata, almeno laddove
queste vengano a coinvolgere provvedimenti che incidono sulla libertà personale e non su altre
libertà della persona.
Non sembra invece porre problemi di legittimità costituzionale l’abolizione dell’appello
del pubblico ministero contro tutti i provvedimenti sulla libertà personale. Sul punto, è stata
chiamata in causa la presunzione di non colpevolezza, che imporrebbe alla pubblica accusa di
prestare acquiescenza in una materia in cui deve prevalere l’interesse dell’imputato. Detto
richiamo non appare convincente: “Comunque la si intenda, la formula contenuta nel 2°
comma dell’art. 27 Cost. non esclude affatto che il giudice possa commettere un grave errore
nel negare una misura coercitiva; e, dunque, non appare incompatibile con il potere di
impugnazione del pubblico ministero”. Piuttosto, ma su un piano non di doverosità
costituzionale ma di opportunità costituzionale, la scelta di rendere inappellabili da parte del
pubblico ministero i provvedimenti de quibus riflette il significato dell’inviolabilità della libertà
personale proclamata nell’art. 13 comma 1 Cost., inviolabilità che non può non favorire tutte
quelle soluzioni che riducono le ipotesi di possibile limitazione di detto bene, laddove non
sussistano dati probatori insuperabili che ne giustifichino il sacrificio.
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