Page 180 - Quaderno 2017-8
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consentire alla Corte, quale giudice supremo, un sindacato generale sulla legittimità di tutte le

            sentenze e  tutti i provvedimenti  de libertate. Solo un intervento  sull’art. 111 comma 7 Cost.
            potrebbe, pertanto, consentire modifiche del tipo di quella appena considerata, almeno laddove

            queste vengano a coinvolgere provvedimenti che incidono sulla libertà personale e non su altre

            libertà della persona.

                  Non sembra invece porre problemi di legittimità costituzionale l’abolizione dell’appello
            del pubblico ministero contro tutti i provvedimenti sulla libertà personale. Sul punto, è stata

            chiamata in causa la presunzione di non colpevolezza, che imporrebbe alla pubblica accusa di

            prestare acquiescenza in una  materia in cui  deve prevalere l’interesse dell’imputato. Detto

            richiamo non appare convincente:  “Comunque la si intenda, la formula contenuta nel 2°
            comma dell’art. 27 Cost. non esclude affatto che il giudice possa commettere un grave errore

            nel negare una  misura coercitiva; e,  dunque,  non appare incompatibile con  il  potere  di

            impugnazione del pubblico ministero”. Piuttosto, ma su un piano non di doverosità
            costituzionale ma di opportunità costituzionale, la scelta di rendere inappellabili da parte del

            pubblico ministero i provvedimenti de quibus riflette il significato dell’inviolabilità della libertà

            personale proclamata nell’art. 13 comma 1 Cost., inviolabilità che non può non favorire tutte

            quelle soluzioni che riducono le ipotesi di  possibile limitazione di  detto bene, laddove  non

            sussistano dati probatori insuperabili che ne giustifichino il sacrificio.









































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