Page 176 - Quaderno 2017-8
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Competente a decidere sia sul riesame, sia sull’appello è il tribunale (in composizione

            collegiale) del capoluogo del distretto di corte d’appello nel quale ha sede il giudice che  ha
            disposto la misura (art. 309, comma 7); nella prassi, tale organo è denominato “tribunale della

            libertà”.

                  Il ricorso per Cassazione è ammesso di regola contro le decisioni  emesse in sede di

            riesame e di appello. In via eccezionale tale ricorso è consentito, in alternativa al riesame, contro
            l’ordinanza che applica una misura coercitiva per la prima volta: il ricorso per saltum può essere

            proposto esclusivamente dall’imputato o dal suo difensore (art. 311, comma 2).

                  La caratteristica comune ai tre mezzi di impugnazione sta nel fatto che essi non hanno

            efficacia sospensiva sul provvedimento che limita la libertà personale (art. 588, comma 2). Ciò
            vuol dire che la misura cautelare continua ad avere effetto, nonostante che sia stata presentata

            impugnazione . La riparazione per l’ingiusta custodia cautelare. All’imputato è riconosciuto un vero
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            e proprio diritto ad ottenere un’equa riparazione per la custodia cautelare subita ingiustamente
            (art. 314). Si tratta di una novità introdotta dal codice del 1988 in adempimento di un preciso

            obbligo posto dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo (art. 5, comma 5). La domanda

            di riparazione è presentata dall’imputato dopo che la sentenza è  divenuta irrevocabile; sulla

            richiesta decide la corte d’appello con un procedimento in camera di consiglio. Il presupposto

            del diritto ad ottenere l’equa riparazione consiste nella ingiustizia sostanziale o formale della
            custodia cautelare subita (ad esempio, la custodia in carcere o l’arresto domiciliare). II codice

            evita di addossare al richiedente un così pesante onere della prova e gli consente di limitarsi a

            dimostrare che la  sua  situazione rientra in una delle due ipotesi di ingiustizia  (formale o
            sostanziale) previste espressamente dall’art. 314. Per tale motivo la somma di denaro, che gli

            può essere attribuita, è denominata “riparazione” e non “risarcimento”.

                  Limiti alla riparazione. Occorre segnalare che il codice pone al diritto alla riparazione alcuni

            ostacoli, che di fatto tengono conto di esigenze di giustizia sostanziale.
                  Il primo ostacolo è previsto dall’art. 314, comma 4. Il diritto alla riparazione è escluso per

            quella parte di custodia cautelare che è stata comunque computata ai fini della determinazione

            della quantità di pena detentiva che avrebbe dovuto essere scontata dall’imputato, che è stato

            condannato (art. 657).






            15   Il procedimento  relativo ai tre mezzi di impugnazione delle misure cautelari  è  stato oggetto di profonda
               revisione ad opera della legge n. 47 del 2015.


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