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Competente a decidere sia sul riesame, sia sull’appello è il tribunale (in composizione
collegiale) del capoluogo del distretto di corte d’appello nel quale ha sede il giudice che ha
disposto la misura (art. 309, comma 7); nella prassi, tale organo è denominato “tribunale della
libertà”.
Il ricorso per Cassazione è ammesso di regola contro le decisioni emesse in sede di
riesame e di appello. In via eccezionale tale ricorso è consentito, in alternativa al riesame, contro
l’ordinanza che applica una misura coercitiva per la prima volta: il ricorso per saltum può essere
proposto esclusivamente dall’imputato o dal suo difensore (art. 311, comma 2).
La caratteristica comune ai tre mezzi di impugnazione sta nel fatto che essi non hanno
efficacia sospensiva sul provvedimento che limita la libertà personale (art. 588, comma 2). Ciò
vuol dire che la misura cautelare continua ad avere effetto, nonostante che sia stata presentata
impugnazione . La riparazione per l’ingiusta custodia cautelare. All’imputato è riconosciuto un vero
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e proprio diritto ad ottenere un’equa riparazione per la custodia cautelare subita ingiustamente
(art. 314). Si tratta di una novità introdotta dal codice del 1988 in adempimento di un preciso
obbligo posto dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo (art. 5, comma 5). La domanda
di riparazione è presentata dall’imputato dopo che la sentenza è divenuta irrevocabile; sulla
richiesta decide la corte d’appello con un procedimento in camera di consiglio. Il presupposto
del diritto ad ottenere l’equa riparazione consiste nella ingiustizia sostanziale o formale della
custodia cautelare subita (ad esempio, la custodia in carcere o l’arresto domiciliare). II codice
evita di addossare al richiedente un così pesante onere della prova e gli consente di limitarsi a
dimostrare che la sua situazione rientra in una delle due ipotesi di ingiustizia (formale o
sostanziale) previste espressamente dall’art. 314. Per tale motivo la somma di denaro, che gli
può essere attribuita, è denominata “riparazione” e non “risarcimento”.
Limiti alla riparazione. Occorre segnalare che il codice pone al diritto alla riparazione alcuni
ostacoli, che di fatto tengono conto di esigenze di giustizia sostanziale.
Il primo ostacolo è previsto dall’art. 314, comma 4. Il diritto alla riparazione è escluso per
quella parte di custodia cautelare che è stata comunque computata ai fini della determinazione
della quantità di pena detentiva che avrebbe dovuto essere scontata dall’imputato, che è stato
condannato (art. 657).
15 Il procedimento relativo ai tre mezzi di impugnazione delle misure cautelari è stato oggetto di profonda
revisione ad opera della legge n. 47 del 2015.
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