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La seconda fase del procedimento applicativo ha inizio nel  momento in cui  la  misura

            cautelare personale è eseguita; si conclude con l’interrogatorio davanti al giudice che ha deciso
            l’applicazione della misura stessa. Questo interrogatorio nella prassi è denominato “di garanzia”

            perché assume una funzione prevalentemente difensiva. Infatti, al termine di tale atto, il giudice

            deve valutare «se permangono» le condizioni di applicabilità e le esigenze cautelari originarie,

            realizzando così un controllo giurisdizionale sulla legittimità e fondatezza della misura disposta.
            Quando ne ricorrono le condizioni, e cioè se gli indizi o le esigenze sono venute meno o si

            sono attenuate, deve provvedere alla revoca della misura disposta o alla sua sostituzione con

            una meno grave (art. 294 comma 3).

                  L’art. 293 comma 3  impone al  giudice per le indagini preliminari di depositare
            immediatamente in cancelleria, insieme all’ordinanza  applicativa della misura che è stata

            eseguita, anche la richiesta del pubblico ministero e gli «atti presentati con la stessa», vale a dire

            «gli  elementi sui  cui  la  richiesta si fonda», «tutti  gli  elementi a  favore  dell’indagato»  e  le
            «eventuali deduzioni e memorie difensive già depositate» (art. 291).



            2.3  Vicende successive

                  Il codice prevede tre ipotesi nelle quali può essere modificata la misura cautelare applicata:

            1) la revoca; 2) la sostituzione in melius; 3) la sostituzione in peius.
                  1) La revoca deve essere immediatamente disposta: a) quando si accerti che le condizioni

            generali di applicabilità «risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti» (art. 299, comma 1;

            ad esempio, gli indizi non risultano essere gravi in seguito alle indagini successivamente svolte
            dall’accusa o dalla difesa); b) quando si accerti che  siano  venute  meno completamente le

            esigenze cautelari  (pericolo di inquinamento  delle prove, pericolo di  fuga o  pericolo del

            compimento di gravi delitti).

                  2) La sostituzione in melius della misura (o la sua applicazione con modalità meno gravose)
            deve essere disposta quando le esigenze cautelari, pur non essendo venute  meno, risultano

            «attenuate»; o quando la misura non appare più proporzionata all’entità del fatto o alla sanzione

            che si ritiene possa essere inflitta (art. 299, comma 2).

                  Per quanto riguarda gli aspetti procedimentali, occorre sottolineare che, di regola, sia la
            revoca, sia la sostituzione in meglio possono essere disposte dal giudice a richiesta dell’imputato

            o del pubblico ministero (art. 299, comma 3); eccezionalmente possono essere concesse anche

            d’ufficio nel corso dell’interrogatorio di garanzia, oppure in udienza (ad esempio, nell’udienza

            preliminare) o in situazioni ad essa equiparate (ad esempio, in sede di incidente probatorio o di

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