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La seconda fase del procedimento applicativo ha inizio nel momento in cui la misura
cautelare personale è eseguita; si conclude con l’interrogatorio davanti al giudice che ha deciso
l’applicazione della misura stessa. Questo interrogatorio nella prassi è denominato “di garanzia”
perché assume una funzione prevalentemente difensiva. Infatti, al termine di tale atto, il giudice
deve valutare «se permangono» le condizioni di applicabilità e le esigenze cautelari originarie,
realizzando così un controllo giurisdizionale sulla legittimità e fondatezza della misura disposta.
Quando ne ricorrono le condizioni, e cioè se gli indizi o le esigenze sono venute meno o si
sono attenuate, deve provvedere alla revoca della misura disposta o alla sua sostituzione con
una meno grave (art. 294 comma 3).
L’art. 293 comma 3 impone al giudice per le indagini preliminari di depositare
immediatamente in cancelleria, insieme all’ordinanza applicativa della misura che è stata
eseguita, anche la richiesta del pubblico ministero e gli «atti presentati con la stessa», vale a dire
«gli elementi sui cui la richiesta si fonda», «tutti gli elementi a favore dell’indagato» e le
«eventuali deduzioni e memorie difensive già depositate» (art. 291).
2.3 Vicende successive
Il codice prevede tre ipotesi nelle quali può essere modificata la misura cautelare applicata:
1) la revoca; 2) la sostituzione in melius; 3) la sostituzione in peius.
1) La revoca deve essere immediatamente disposta: a) quando si accerti che le condizioni
generali di applicabilità «risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti» (art. 299, comma 1;
ad esempio, gli indizi non risultano essere gravi in seguito alle indagini successivamente svolte
dall’accusa o dalla difesa); b) quando si accerti che siano venute meno completamente le
esigenze cautelari (pericolo di inquinamento delle prove, pericolo di fuga o pericolo del
compimento di gravi delitti).
2) La sostituzione in melius della misura (o la sua applicazione con modalità meno gravose)
deve essere disposta quando le esigenze cautelari, pur non essendo venute meno, risultano
«attenuate»; o quando la misura non appare più proporzionata all’entità del fatto o alla sanzione
che si ritiene possa essere inflitta (art. 299, comma 2).
Per quanto riguarda gli aspetti procedimentali, occorre sottolineare che, di regola, sia la
revoca, sia la sostituzione in meglio possono essere disposte dal giudice a richiesta dell’imputato
o del pubblico ministero (art. 299, comma 3); eccezionalmente possono essere concesse anche
d’ufficio nel corso dell’interrogatorio di garanzia, oppure in udienza (ad esempio, nell’udienza
preliminare) o in situazioni ad essa equiparate (ad esempio, in sede di incidente probatorio o di
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