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Vi sono poi altre situazioni, tipizzate nell’art. 275, comma 4, che di regola impediscono la

            custodia in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. Si tratta dei
            seguenti casi: a) donna incinta; b) madre di prole di età fino a sei anni con lei convivente; c)

            padre in analoghe condizioni, se la madre è assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla

            prole; d) persona che ha superato l’età di settanta anni. L’imputato che si trova nelle situazioni

            menzionate è  sottoposto al carcere  soltanto  se sussistono esigenze  cautelari di eccezionale
            rilevanza, come potrebbe accadere quando egli è particolarmente pericoloso a causa dei suoi

            precedenti penali o del reato commesso.



            2.2  Applicazione delle misure cautelari personali
                  L’applicazione delle misure cautelari personali avviene in due fasi. Nella prima vi è una

            decisione del giudice fondata su di una richiesta che viene presentata dal pubblico ministero

            senza che sia sentita la difesa, poiché la misura deve essere eseguita  “a sorpresa” per essere
            efficace. Nella seconda fase vi è una qualche forma di contraddittorio perché il giudice per le

            indagini preliminari deve interrogare l’indagato (sottoposto a custodia o altra misura cautelare) e

            il difensore ha il diritto di esaminare i verbali degli atti che sono stati valutati dal giudice.

                  La prima fase del procedimento applicativo ha inizio quando il pubblico ministero chiede

            per scritto al giudice per le indagini preliminari l’adozione di una misura cautelare personale;
            termina quando il giudice prende, sempre per scritto, una decisione sulla richiesta. La procedura

            è  segreta,  e cioè  deve  svolgersi  all’insaputa dell’indagato  e  del  suo  difensore. Il  pubblico

            ministero ha soltanto il potere di rivolgere una richiesta al giudice per le indagini preliminari,
            presentandogli gli «elementi su cui la richiesta si fonda» (art. 291, comma 1), e cioè i verbali

            degli atti delle indagini preliminari. Il giudice decide sulla base di atti di indagine che valgono

            come prove, perché sono posti a fondamento di una decisione sulla libertà personale.

                  La legge n. 332 del 1995 ha inserito un primo  correttivo, e cioè ha posto al  pubblico
            ministero  l’obbligo  di  presentare al giudice  «tutti  gli  elementi  a  favore  dell’imputato e le

            eventuali deduzioni e memorie difensive già depositate» (art. 291, comma 1). La stessa legge

            abolendo il comma dell’art. 291, ha poi sancito che il giudice ha un solo limite al suo potere di

            decidere sulla richiesta presentata dal pubblico ministero; e cioè, non può applicare una misura
            più grave di quella richiesta. Viceversa, il giudice può applicare sia la misura richiesta, sia una o

            più misure  meno gravi; ma può anche  non  applicare nessuna  misura, se ritiene che non

            sussistano le esigenze cautelari o le condizioni di applicabilità.




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