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Vi sono poi altre situazioni, tipizzate nell’art. 275, comma 4, che di regola impediscono la
custodia in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. Si tratta dei
seguenti casi: a) donna incinta; b) madre di prole di età fino a sei anni con lei convivente; c)
padre in analoghe condizioni, se la madre è assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla
prole; d) persona che ha superato l’età di settanta anni. L’imputato che si trova nelle situazioni
menzionate è sottoposto al carcere soltanto se sussistono esigenze cautelari di eccezionale
rilevanza, come potrebbe accadere quando egli è particolarmente pericoloso a causa dei suoi
precedenti penali o del reato commesso.
2.2 Applicazione delle misure cautelari personali
L’applicazione delle misure cautelari personali avviene in due fasi. Nella prima vi è una
decisione del giudice fondata su di una richiesta che viene presentata dal pubblico ministero
senza che sia sentita la difesa, poiché la misura deve essere eseguita “a sorpresa” per essere
efficace. Nella seconda fase vi è una qualche forma di contraddittorio perché il giudice per le
indagini preliminari deve interrogare l’indagato (sottoposto a custodia o altra misura cautelare) e
il difensore ha il diritto di esaminare i verbali degli atti che sono stati valutati dal giudice.
La prima fase del procedimento applicativo ha inizio quando il pubblico ministero chiede
per scritto al giudice per le indagini preliminari l’adozione di una misura cautelare personale;
termina quando il giudice prende, sempre per scritto, una decisione sulla richiesta. La procedura
è segreta, e cioè deve svolgersi all’insaputa dell’indagato e del suo difensore. Il pubblico
ministero ha soltanto il potere di rivolgere una richiesta al giudice per le indagini preliminari,
presentandogli gli «elementi su cui la richiesta si fonda» (art. 291, comma 1), e cioè i verbali
degli atti delle indagini preliminari. Il giudice decide sulla base di atti di indagine che valgono
come prove, perché sono posti a fondamento di una decisione sulla libertà personale.
La legge n. 332 del 1995 ha inserito un primo correttivo, e cioè ha posto al pubblico
ministero l’obbligo di presentare al giudice «tutti gli elementi a favore dell’imputato e le
eventuali deduzioni e memorie difensive già depositate» (art. 291, comma 1). La stessa legge
abolendo il comma dell’art. 291, ha poi sancito che il giudice ha un solo limite al suo potere di
decidere sulla richiesta presentata dal pubblico ministero; e cioè, non può applicare una misura
più grave di quella richiesta. Viceversa, il giudice può applicare sia la misura richiesta, sia una o
più misure meno gravi; ma può anche non applicare nessuna misura, se ritiene che non
sussistano le esigenze cautelari o le condizioni di applicabilità.
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