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Occorre che siano presenti i seguenti presupposti: i gravi indizi di “commissione del fatto”;

            che l’imputato sia socialmente pericoloso (in senso penalistico, come probabilità di commissione
            di reati ai sensi dell’art. 203 c.p.); che non siano applicabili in concreto le cause di giustificazione,

            di non punibilità o di estinzione del reato (art. 273 comma 2, richiamato dall’art. 312).



            2.1  Disposizioni generali
                  Sono previste varie disposizioni di carattere generale che precisano i presupposti necessari per

            applicare le misure coercitive; poiché il giudice deve motivare ampiamente il suo provvedimento, ne

            deriva che il pubblico ministero ha l’onere di convincerlo che esistono in concreto i presupposti che

            fondano la singola misura. Dopo che la misura coercitiva è stata eseguita (o notificata), l’imputato
            ha  diritto di essere  sentito dal  giudice in un interrogatorio  definito  “di garanzia”.  In questo

            momento il difensore ha la possibilità di conoscere la richiesta del pubblico ministero e gli atti che

            la pubblica accusa ha presentato al giudice (art. 293, comma 3).
                  Le condizioni generali di applicabilità.  Il codice pone le seguenti condizioni generali di

            applicabilità delle misure cautelari personali: 1) una determinata gravità del delitto addebitato

            all’imputato; 2) la punibilità in concreto del delitto; 3) la presenza di gravi indizi di reità.

                  1)  La gravità del delitto.  Il codice (artt. 280 e 287) dispone che  non siano applicabili le

            misure coercitive e  interdittive  nei procedimenti per  quei reati che  sono denominati
            “contravvenzioni”;  inoltre l’art. 280 impedisce che, di regola, possano applicarsi misure

            coercitive e interdittive al di sotto di una soglia minima di gravità del delitto addebitato; tale

            soglia fa riferimento alla pena detentiva stabilita nel massimo  per il  delitto.  Determinazione
            della pena ai fini dell’applicazione delle misure cautelari. In base all’art. 278, per determinare la

            quantità di pena che consente di applicare le misure cautelari, il codice impone di considerare la

            pena detentiva prevista in astratto nel massimo per il singolo delitto consumato o tentato, senza

            tenere  conto  della  continuazione,  della  recidiva  e  delle  circostanze  comuni  del  reato,  ma
            tenendo conto dell’aggravante dell’aver profittato di situazioni di tempo, di luogo o di persona

            tali da ostacolare la pubblica o privata difesa (art. 61, n. 5 c.p.) e dell’attenuante del danno o del

            lucro di speciale tenuità (art. 62, n. 4 c.p.). Sulla quantità così individuata devono essere operati

            gli aumenti o le diminuzioni di pena previsti per le circostanze “indipendenti” o per quelle ad
            effetto speciale. Sono circostanze “indipendenti” quelle per le quali la legge stabilisce una pena

            di specie diversa o determina la misura della pena in modo indipendente da quella ordinaria del

            reato (art. 69, comma 4 c.p.); sono circostanze ad effetto speciale quelle che comportano un

            aumento o una diminuzione superiore ad un terzo (art. 63, comma 3 c.p.).

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