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Occorre che siano presenti i seguenti presupposti: i gravi indizi di “commissione del fatto”;
che l’imputato sia socialmente pericoloso (in senso penalistico, come probabilità di commissione
di reati ai sensi dell’art. 203 c.p.); che non siano applicabili in concreto le cause di giustificazione,
di non punibilità o di estinzione del reato (art. 273 comma 2, richiamato dall’art. 312).
2.1 Disposizioni generali
Sono previste varie disposizioni di carattere generale che precisano i presupposti necessari per
applicare le misure coercitive; poiché il giudice deve motivare ampiamente il suo provvedimento, ne
deriva che il pubblico ministero ha l’onere di convincerlo che esistono in concreto i presupposti che
fondano la singola misura. Dopo che la misura coercitiva è stata eseguita (o notificata), l’imputato
ha diritto di essere sentito dal giudice in un interrogatorio definito “di garanzia”. In questo
momento il difensore ha la possibilità di conoscere la richiesta del pubblico ministero e gli atti che
la pubblica accusa ha presentato al giudice (art. 293, comma 3).
Le condizioni generali di applicabilità. Il codice pone le seguenti condizioni generali di
applicabilità delle misure cautelari personali: 1) una determinata gravità del delitto addebitato
all’imputato; 2) la punibilità in concreto del delitto; 3) la presenza di gravi indizi di reità.
1) La gravità del delitto. Il codice (artt. 280 e 287) dispone che non siano applicabili le
misure coercitive e interdittive nei procedimenti per quei reati che sono denominati
“contravvenzioni”; inoltre l’art. 280 impedisce che, di regola, possano applicarsi misure
coercitive e interdittive al di sotto di una soglia minima di gravità del delitto addebitato; tale
soglia fa riferimento alla pena detentiva stabilita nel massimo per il delitto. Determinazione
della pena ai fini dell’applicazione delle misure cautelari. In base all’art. 278, per determinare la
quantità di pena che consente di applicare le misure cautelari, il codice impone di considerare la
pena detentiva prevista in astratto nel massimo per il singolo delitto consumato o tentato, senza
tenere conto della continuazione, della recidiva e delle circostanze comuni del reato, ma
tenendo conto dell’aggravante dell’aver profittato di situazioni di tempo, di luogo o di persona
tali da ostacolare la pubblica o privata difesa (art. 61, n. 5 c.p.) e dell’attenuante del danno o del
lucro di speciale tenuità (art. 62, n. 4 c.p.). Sulla quantità così individuata devono essere operati
gli aumenti o le diminuzioni di pena previsti per le circostanze “indipendenti” o per quelle ad
effetto speciale. Sono circostanze “indipendenti” quelle per le quali la legge stabilisce una pena
di specie diversa o determina la misura della pena in modo indipendente da quella ordinaria del
reato (art. 69, comma 4 c.p.); sono circostanze ad effetto speciale quelle che comportano un
aumento o una diminuzione superiore ad un terzo (art. 63, comma 3 c.p.).
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