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con ordinanza (art.391, comma 4). Quindi, il giudice dispone l’applicazione della misura

            coercitiva  (art. 391, comma 5), e  cioè l’allontanamento dalla casa familiare. Le ordinanze
            previste  dai commi precedenti, se non sono pronunciate in udienza, sono  comunicate o

            notificate a coloro che hanno diritto  di proporre impugnazione.  L’allontanamento cessa di

            avere efficacia se l’ordinanza di convalida non è pronunciata o depositata nelle quarantotto ore

            successive al momento in cui l’indagato è stato posto a disposizione del giudice.




            2.    Le misure cautelari personali


                  Le misure cautelari personali si dividono in tre categorie: misure coercitive, interdittive e

            misure di sicurezza applicate provvisoriamente a scopi cautelari. Esse sono disciplinate dalle

            disposizioni generali che verremo ad esaminare nel prossimo paragrafo.
                  1) Le misure coercitive sono enumerate nel codice in ordine crescente di gravità e vanno dal

            divieto di espatrio alla custodia cautelare in  carcere. Sono misure  obbligatorie il divieto  di

            espatrio, l’obbligo di presentarsi alla polizia giudiziaria, l’allontanamento dalla casa familiare, il

            divieto o obbligo di dimora e il divieto di avvicinarsi a luoghi frequentati dalla persona offesa;

            sono misure custodiali l’arresto domiciliare, la custodia in carcere e in luogo di cura.
                  Le misure obbligatorie

                  Il divieto di espatrio  (art. 281) impone all’imputato di non uscire dal  territorio  nazionale

            senza l’autorizzazione del giudice, che può dare tutte le disposizioni necessarie per assicurare
            l’esecuzione del provvedimento .  Con l’obbligo di presentarsi alla polizia giudiziaria  (art. 282)  si
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            prescrive all’imputato di presentarsi presso gli uffici di quest’ultima nei giorni e nelle ore indicati

            dal giudice.

                  Il divieto di dimora  (art. 283, comma 1) impone all’imputato di non dimorare in un
            determinato luogo e di non accedervi senza l’autorizzazione del giudice. Viceversa, con l’obbligo

            di dimora  si  prescrive all’imputato di non  allontanarsi, senza l’autorizzazione del  giudice, dal

            comune o da una sua frazione. Può essere aggiunto, inoltre, un obbligo di reperibilità (art. 283,

            commi 2-6). Il giudice può limitare progressivamente la libertà dell’imputato “senza pregiudizio
            per le normali esigenze di lavoro”.







            8  Ad esempio, ritiro dei documenti validi per l’espatrio.

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