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con ordinanza (art.391, comma 4). Quindi, il giudice dispone l’applicazione della misura
coercitiva (art. 391, comma 5), e cioè l’allontanamento dalla casa familiare. Le ordinanze
previste dai commi precedenti, se non sono pronunciate in udienza, sono comunicate o
notificate a coloro che hanno diritto di proporre impugnazione. L’allontanamento cessa di
avere efficacia se l’ordinanza di convalida non è pronunciata o depositata nelle quarantotto ore
successive al momento in cui l’indagato è stato posto a disposizione del giudice.
2. Le misure cautelari personali
Le misure cautelari personali si dividono in tre categorie: misure coercitive, interdittive e
misure di sicurezza applicate provvisoriamente a scopi cautelari. Esse sono disciplinate dalle
disposizioni generali che verremo ad esaminare nel prossimo paragrafo.
1) Le misure coercitive sono enumerate nel codice in ordine crescente di gravità e vanno dal
divieto di espatrio alla custodia cautelare in carcere. Sono misure obbligatorie il divieto di
espatrio, l’obbligo di presentarsi alla polizia giudiziaria, l’allontanamento dalla casa familiare, il
divieto o obbligo di dimora e il divieto di avvicinarsi a luoghi frequentati dalla persona offesa;
sono misure custodiali l’arresto domiciliare, la custodia in carcere e in luogo di cura.
Le misure obbligatorie
Il divieto di espatrio (art. 281) impone all’imputato di non uscire dal territorio nazionale
senza l’autorizzazione del giudice, che può dare tutte le disposizioni necessarie per assicurare
l’esecuzione del provvedimento . Con l’obbligo di presentarsi alla polizia giudiziaria (art. 282) si
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prescrive all’imputato di presentarsi presso gli uffici di quest’ultima nei giorni e nelle ore indicati
dal giudice.
Il divieto di dimora (art. 283, comma 1) impone all’imputato di non dimorare in un
determinato luogo e di non accedervi senza l’autorizzazione del giudice. Viceversa, con l’obbligo
di dimora si prescrive all’imputato di non allontanarsi, senza l’autorizzazione del giudice, dal
comune o da una sua frazione. Può essere aggiunto, inoltre, un obbligo di reperibilità (art. 283,
commi 2-6). Il giudice può limitare progressivamente la libertà dell’imputato “senza pregiudizio
per le normali esigenze di lavoro”.
8 Ad esempio, ritiro dei documenti validi per l’espatrio.
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