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Gli stessi ufficiali e agenti devono poi provvedere a due ulteriori adempimenti. In primo
luogo, devono porre l’arrestato o il fermato a disposizione del pubblico ministero al più presto
e, comunque, non oltre le ventiquattro ore. In secondo luogo, gli ufficiali e agenti devono
trasmettere al pubblico ministero il verbale dell’arresto sempre entro le ventiquattro ore (art.
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386, comma 3). Il pubblico ministero può autorizzare una dilazione, in modo che comunque sia
possibile presentare al giudice il verbale entro quarantotto ore dall’arresto.
La seconda fase del procedimento ha la funzione di mettere in grado la pubblica accusa sia di
formulare la richiesta di convalida, sia di chiedere nella successiva udienza una delle misure
cautelari personali. A tal fine il pubblico ministero può procedere all’interrogatorio dell’arrestato
o del fermato dando previo avviso al difensore, che ha facoltà di essere presente all’atto (art.
388, comma 1). All’inizio dell’interrogatorio l’inquirente, dopo aver dato l’avviso della facoltà di
non rispondere, informa l’arrestato del fatto per cui si procede e delle ragioni che hanno
determinato il provvedimento, comunicandogli inoltre gli elementi a suo carico e, se non può
derivarne pregiudizio per le indagini, le fonti (art. 388, comma 2, che rinvia all’art. 64). Il
pubblico ministero può liberare l’arrestato o il fermato in due casi. Ordina la liberazione senza
chiedere la convalida al giudice quando:
a) risulta evidente che l’arresto o il fermo è stato eseguito per errore di persona o fuori dai
casi consentiti dalla legge;
b) la misura è divenuta inefficace perché sono decorsi i termini per porre l’arrestato a
disposizione del pubblico ministero o per chiedere la convalida al giudice (art. 389).
Il pubblico ministero ordina la liberazione quando, pur considerando giustificato l’arresto
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o il fermo, ritiene di non dover chiedere al giudice l’applicazione di una misura cautelare
coercitiva (art. 121 disp. att.).
La terza fase del procedimento inizia con la richiesta di convalida che deve essere presentata
dal pubblico ministero al giudice per le indagini preliminari competente in relazione al luogo
dove l’arresto o il fermo è stato eseguito (art. 390, comma 1). Ricevuta la richiesta, il giudice
fissa l’udienza di convalida al più presto e comunque entro le quarantotto ore successive
dandone avviso senza ritardo al pubblico ministero e al difensore (art. 390, comma 2).
L’udienza si svolge in camera di consiglio (art. 127) con la partecipazione facoltativa del
pubblico ministero e necessaria del difensore dell’imputato (art. 391, comma 1). Quest’ultimo
non è obbligato a intervenire; ma, se è presente, deve essere interrogato dal giudice (art. 391,
5 Anche per via telematica.
6 Ma deve egualmente chiedere al giudice la convalida.
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