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Gli stessi ufficiali e agenti devono poi provvedere a due ulteriori adempimenti. In primo

            luogo, devono porre l’arrestato o il fermato a disposizione del pubblico ministero al più presto
            e, comunque, non  oltre le ventiquattro ore. In secondo luogo, gli ufficiali e agenti devono

            trasmettere al pubblico ministero il verbale dell’arresto  sempre entro le ventiquattro ore (art.
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            386, comma 3). Il pubblico ministero può autorizzare una dilazione, in modo che comunque sia

            possibile presentare al giudice il verbale entro quarantotto ore dall’arresto.
                  La seconda fase del procedimento ha la funzione di mettere in grado la pubblica accusa sia di

            formulare la richiesta  di convalida, sia di chiedere nella  successiva udienza una delle  misure

            cautelari personali. A tal fine il pubblico ministero può procedere all’interrogatorio dell’arrestato

            o del fermato dando previo avviso al difensore, che ha facoltà di essere presente all’atto (art.
            388, comma 1). All’inizio dell’interrogatorio l’inquirente, dopo aver dato l’avviso della facoltà di

            non rispondere, informa l’arrestato  del fatto per cui si  procede e  delle ragioni che  hanno

            determinato il provvedimento, comunicandogli inoltre gli elementi a suo carico e, se non può
            derivarne pregiudizio  per le  indagini, le fonti (art. 388, comma 2, che rinvia all’art. 64).  Il

            pubblico ministero può liberare l’arrestato o il fermato in due casi. Ordina la liberazione senza

            chiedere la convalida al giudice quando:

                  a) risulta evidente che l’arresto o il fermo è stato eseguito per errore di persona o fuori dai

                     casi consentiti dalla legge;
                  b) la misura è divenuta inefficace perché sono decorsi  i  termini per  porre l’arrestato a

                     disposizione del pubblico ministero o per chiedere la convalida al giudice (art. 389).

                  Il pubblico ministero ordina la liberazione  quando, pur considerando giustificato l’arresto
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            o  il fermo,  ritiene di  non dover chiedere al giudice l’applicazione  di una misura cautelare

            coercitiva (art. 121 disp. att.).

                  La terza fase del procedimento inizia con la richiesta di convalida che deve essere presentata

            dal pubblico ministero al giudice per le indagini preliminari competente in relazione al luogo

            dove l’arresto o il fermo è stato eseguito (art. 390, comma 1). Ricevuta la richiesta, il giudice
            fissa l’udienza di convalida al più presto e  comunque entro le quarantotto ore successive

            dandone avviso senza  ritardo  al  pubblico  ministero e  al difensore (art. 390, comma  2).

            L’udienza si svolge  in camera di consiglio (art. 127) con la partecipazione facoltativa del
            pubblico ministero e necessaria del difensore dell’imputato (art. 391, comma 1). Quest’ultimo

            non è obbligato a intervenire; ma, se è presente, deve essere interrogato dal giudice (art. 391,


            5  Anche per via telematica.
            6  Ma deve egualmente chiedere al giudice la convalida.

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