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Arresto obbligatorio. L’arresto in flagranza è obbligatorio per la polizia giudiziaria (art. 380,
comma 1) in presenza di un delitto non colposo (consumato o tentato) per il quale la legge
stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel
massimo a venti anni (es. sequestro di persona a scopo di estorsione; art. 630 c.p.). L’arresto è
obbligatorio anche in presenza dei delitti previsti nell’art. 380 comma 2 c.p.p. (es., associazione
mafiosa, traffico di stupefacenti, furto aggravato, rapina, estorsione, pornografia minorile e altri)
per i quali sono presenti esigenze di tutela della collettività.
Arresto facoltativo. L’altra ipotesi di arresto è denominata “facoltativa” dal codice, nel senso
che è rimesso alla discrezionalità dell’ufficiale o agente di polizia valutare se la misura è
giustificata dalla gravità del fatto o dalla pericolosità del soggetto desunta dalla sua personalità o dalle
circostanze del fatto (art. 381, comma 4). ln presenza di tali condizioni l’arresto in flagranza è
consentito quando si procede sia per un delitto non colposo per il quale la legge stabilisce la
pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni (es., calunnia; art. 368 c.p.), sia per un
delitto colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo
a cinque anni (es., lesioni gravissime a più persone; art. 590, comma 4 c.p.). L’arresto facoltativo
in flagranza è consentito anche in ulteriori ipotesi previste dall’art. 381 comma 2 c.p.p. a
prescindere dalla pena edittale. Ad esempio, violenza o minaccia a pubblico ufficiale prevista
dall’art. 336, comma 2 c.p.; lesione personale volontaria; furto; danneggiamento aggravato;
truffa; corruzione di minorenni; e infine, evasione . Il d.l. n. 92 del 2008 (sicurezza pubblica),
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conv. nella legge 24 luglio 2008 n. 125, ha introdotto due ulteriori casi di arresto facoltativo in
flagranza per i delitti di falsa attestazione sulla identità personale e fraudolente alterazioni per
impedire tale identificazione, previsti dagli artt. 495 e 495-ter c.p. (nuove lett. m-ter e m-quater).
L’arresto in flagranza differito per violenze nelle manifestazioni sportive. Una normativa speciale è
prevista per i reati commessi con violenza alle persone o alle cose in occasione (o a causa) di
manifestazioni sportive, per i reati di lancio di materiale pericoloso, di invasione di campo e di
inosservanza delle prescrizioni del questore concernenti il divieto di accesso ai luoghi ove si
svolgono manifestazioni sportive e, infine, per i reati concernenti il possesso di artifici
pirotecnici . La polizia ha il potere di arrestare in flagranza i responsabili dei predetti reati fino a
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quarantotto ore dal compimento del fatto. Ciò è possibile «sulla base di documentazione video-
fotografica dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto».
3 D.l. 13 maggio 1991, n. 152.
4 Si veda la legge 13 dicembre 1989 n. 401, modificata dal d.l.8 febbraio 2007 n. 8, conv. in legge 4 aprile 2007 n.
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