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comma 3).  Il giudice, anche d’ufficio, verifica  che all’arrestato o al fermato sia stata data la

            comunicazione sui diritti della difesa (art. 386, comma 1) e provvede, se del caso, a fornire o a
            completare le informazioni ivi indicate (art. 391, comma 2, mod. dal d.lgs. n. 101 del 2014).

            L’arresto o il fermo cessa di avere efficacia se l’ordinanza di convalida non è pronunciata o

            depositata nelle quarantotto ore successive al momento in cui l’arrestato o il fermato è stato

            posto a disposizione del giudice (art. 391 comma 7); e cioè, dal momento in cui il giudice ha
            ricevuto la richiesta di convalida.

                  Le decisioni: convalida ed emissione della misura cautelare. In sede di convalida vengono prese due

            distinte decisioni. In primo luogo, il giudice accerta se l’arresto o il fermo è stato legittimamente

            eseguito e se sono stati  osservati i termini perentori per porre l’arrestato  a  disposizione  del
            pubblico ministero (art. 386, comma 3) e per chiedere la convalida (art. 390, comma1); quindi

            decide con ordinanza se convalidare o meno l’arresto  o il fermo. A tal  fine, il giudice deve

            valutare la sussistenza degli elementi che legittimavano l’adozione dell’arresto o del fermo con
            un giudizio ex ante; in particolare, è necessario che sia presente separatamente o la gravità del

            fatto o la pericolosità  del soggetto (art. 381, comma 4).  Il provvedimento di convalida (o il

            diniego  di convalida) può essere oggetto di ricorso  per Cassazione (art. 391,  comma 4).  In

            secondo luogo, il giudice valuta se sussistono i presupposti della misura cautelare richiesta dal

            pubblico ministero (art. 391, comma 5); quindi può  applicarla.  L’ordinanza è impugnabile
            presso il tribunale della libertà. I due accertamenti sono indipendenti fra di loro. In ogni caso,

            l’arresto o il  fermo cessano  di avere efficacia se il  giudice non decide sulla convalida nelle

            quarantotto ore successive al momento in  cui l’arrestato o il fermato è stato  posto a  sua
            disposizione (art. 391, comma 7). La cognizione del giudice è limitata al fatto di reato, come

            appare nella richiesta di convalida formulata dal pubblico ministero.



            1.3.  L’allontanamento d’urgenza dalla casa familiare

                  Si tratta di una nuova  e  originale  misura precautelare   il cui contenuto consiste
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            nell’allontanamento fisico del soggetto dalla casa familiare (spontaneo o coartato) e nel « divieto

            di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa » (art. 384-bis, comma 1).

            La misura  in oggetto  è regolamentata  dalle norme dell’arresto e del fermo e dal relativo
            procedimento di convalida «in quanto compatibili» (art. 384-bis, comma 2).

                  Il provvedimento disposto in via di urgenza. L’allontanamento d’urgenza può essere effettuato

            dalla polizia giudiziaria nei confronti  di chi è «colto in  flagranza dei delitti»  di violenza alla

            7  Introdotta dal d.l.n. 93 del 2013, conv. in legge n. 119 del 2013.

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