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comma 3). Il giudice, anche d’ufficio, verifica che all’arrestato o al fermato sia stata data la
comunicazione sui diritti della difesa (art. 386, comma 1) e provvede, se del caso, a fornire o a
completare le informazioni ivi indicate (art. 391, comma 2, mod. dal d.lgs. n. 101 del 2014).
L’arresto o il fermo cessa di avere efficacia se l’ordinanza di convalida non è pronunciata o
depositata nelle quarantotto ore successive al momento in cui l’arrestato o il fermato è stato
posto a disposizione del giudice (art. 391 comma 7); e cioè, dal momento in cui il giudice ha
ricevuto la richiesta di convalida.
Le decisioni: convalida ed emissione della misura cautelare. In sede di convalida vengono prese due
distinte decisioni. In primo luogo, il giudice accerta se l’arresto o il fermo è stato legittimamente
eseguito e se sono stati osservati i termini perentori per porre l’arrestato a disposizione del
pubblico ministero (art. 386, comma 3) e per chiedere la convalida (art. 390, comma1); quindi
decide con ordinanza se convalidare o meno l’arresto o il fermo. A tal fine, il giudice deve
valutare la sussistenza degli elementi che legittimavano l’adozione dell’arresto o del fermo con
un giudizio ex ante; in particolare, è necessario che sia presente separatamente o la gravità del
fatto o la pericolosità del soggetto (art. 381, comma 4). Il provvedimento di convalida (o il
diniego di convalida) può essere oggetto di ricorso per Cassazione (art. 391, comma 4). In
secondo luogo, il giudice valuta se sussistono i presupposti della misura cautelare richiesta dal
pubblico ministero (art. 391, comma 5); quindi può applicarla. L’ordinanza è impugnabile
presso il tribunale della libertà. I due accertamenti sono indipendenti fra di loro. In ogni caso,
l’arresto o il fermo cessano di avere efficacia se il giudice non decide sulla convalida nelle
quarantotto ore successive al momento in cui l’arrestato o il fermato è stato posto a sua
disposizione (art. 391, comma 7). La cognizione del giudice è limitata al fatto di reato, come
appare nella richiesta di convalida formulata dal pubblico ministero.
1.3. L’allontanamento d’urgenza dalla casa familiare
Si tratta di una nuova e originale misura precautelare il cui contenuto consiste
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nell’allontanamento fisico del soggetto dalla casa familiare (spontaneo o coartato) e nel « divieto
di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa » (art. 384-bis, comma 1).
La misura in oggetto è regolamentata dalle norme dell’arresto e del fermo e dal relativo
procedimento di convalida «in quanto compatibili» (art. 384-bis, comma 2).
Il provvedimento disposto in via di urgenza. L’allontanamento d’urgenza può essere effettuato
dalla polizia giudiziaria nei confronti di chi è «colto in flagranza dei delitti» di violenza alla
7 Introdotta dal d.l.n. 93 del 2013, conv. in legge n. 119 del 2013.
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