Page 163 - Quaderno 2017-8
P. 163

Con  l’allontanamento dalla casa familiare ,  il giudice prescrive all’imputato di lasciare
                                                           9
            immediatamente la casa familiare,  o di  non farvi rientro e di non accedervi senza
            autorizzazione. Qualora sussistano esigenze di tutela della persona offesa o dei suoi prossimi

            congiunti, il giudice può prescrivere obblighi accessori, come il divieto di avvicinarsi a luoghi

            determinati, abitualmente frequentati dalla persona offesa (art. 282-bis, comma 2), o l’obbligo di

            versare un assegno  periodico ai conviventi  (art. 282-bis, comma 3).  L’allontanamento è una
            misura cautelare  predisposta con particolare riferimento ai reati in  materia di violenza nelle

            relazioni familiari, ma non vi è alcuna norma che la riservi a tale categoria criminologica.

                  Con il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 282-ter, introdotto dal

            decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11), il giudice può prescrivere all’imputato di non avvicinarsi
            a luoghi determinati, abitualmente frequentati dalla persona offesa, dai prossimi congiunti di

            questa o da persone legate da relazione affettiva o convivenza con la persona offesa; il giudice

            può anche prescrivere all’imputato di mantenere una determinata distanza dai predetti luoghi
            (art. 282-ter, commi 1 e 2). Inoltre, il giudice può vietare all’imputato di comunicare, attraverso

            qualsiasi mezzo, con la persona offesa, i suoi prossimi congiunti e le persone a lei legate da

            relazione affettiva o convivenza (art. 282-ter, comma 3).

                  Le misure custodiali. Tali misure comportano per l’imputato una situazione di custodia, dalla

            quale derivano due conseguenze.  Quella negativa consiste nella configurabilità del  delitto di
            evasione  (art.  385  c.p.),  ove  l’imputato  si  allontani  dal  luogo  di  custodia.  La  conseguenza

            positiva sta nel fatto che il periodo trascorso in custodia sarà computato come esecuzione della

            pena detentiva, nel caso in cui questa debba essere eseguita in seguito a condanna (artt. 285,
            comma 3 e 657 c.p.p.).

                  Gli arresti domiciliari  (art. 284) impongono all’imputato di non allontanarsi dalla propria

            abitazione  o da altro luogo di privata dimora ovvero da un luogo pubblico di cura o di

            assistenza. A tale misura possono essere aggiunti limiti alla facoltà dell’imputato di comunicare
            con persone diverse da quelle che con  lui  coabitano. È anche possibile un’attenuazione del

            rigore della misura, come avviene, ad esempio, quando l’imputato è autorizzato a recarsi al

            lavoro in quanto “non può altrimenti provvedere alle sue indispensabili esigenze di vita ovvero

            versa in situazione di assoluta indigenza”.
                  Occorre precisare che il codice vieta di concedere gli arresti domiciliari a chi sia stato

            condannato per il reato di evasione nei cinque anni precedenti al fatto per il quale si procede

            (art. 284, comma 5-bis). La legge n. 47 del 2015 ha posto un’eccezione a tale divieto e consente

            9  Art. 282-bis, introdotto dalla legge 4 aprile 2001, n. 154.

                                                          - 161 -
   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168