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Con l’allontanamento dalla casa familiare , il giudice prescrive all’imputato di lasciare
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immediatamente la casa familiare, o di non farvi rientro e di non accedervi senza
autorizzazione. Qualora sussistano esigenze di tutela della persona offesa o dei suoi prossimi
congiunti, il giudice può prescrivere obblighi accessori, come il divieto di avvicinarsi a luoghi
determinati, abitualmente frequentati dalla persona offesa (art. 282-bis, comma 2), o l’obbligo di
versare un assegno periodico ai conviventi (art. 282-bis, comma 3). L’allontanamento è una
misura cautelare predisposta con particolare riferimento ai reati in materia di violenza nelle
relazioni familiari, ma non vi è alcuna norma che la riservi a tale categoria criminologica.
Con il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 282-ter, introdotto dal
decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11), il giudice può prescrivere all’imputato di non avvicinarsi
a luoghi determinati, abitualmente frequentati dalla persona offesa, dai prossimi congiunti di
questa o da persone legate da relazione affettiva o convivenza con la persona offesa; il giudice
può anche prescrivere all’imputato di mantenere una determinata distanza dai predetti luoghi
(art. 282-ter, commi 1 e 2). Inoltre, il giudice può vietare all’imputato di comunicare, attraverso
qualsiasi mezzo, con la persona offesa, i suoi prossimi congiunti e le persone a lei legate da
relazione affettiva o convivenza (art. 282-ter, comma 3).
Le misure custodiali. Tali misure comportano per l’imputato una situazione di custodia, dalla
quale derivano due conseguenze. Quella negativa consiste nella configurabilità del delitto di
evasione (art. 385 c.p.), ove l’imputato si allontani dal luogo di custodia. La conseguenza
positiva sta nel fatto che il periodo trascorso in custodia sarà computato come esecuzione della
pena detentiva, nel caso in cui questa debba essere eseguita in seguito a condanna (artt. 285,
comma 3 e 657 c.p.p.).
Gli arresti domiciliari (art. 284) impongono all’imputato di non allontanarsi dalla propria
abitazione o da altro luogo di privata dimora ovvero da un luogo pubblico di cura o di
assistenza. A tale misura possono essere aggiunti limiti alla facoltà dell’imputato di comunicare
con persone diverse da quelle che con lui coabitano. È anche possibile un’attenuazione del
rigore della misura, come avviene, ad esempio, quando l’imputato è autorizzato a recarsi al
lavoro in quanto “non può altrimenti provvedere alle sue indispensabili esigenze di vita ovvero
versa in situazione di assoluta indigenza”.
Occorre precisare che il codice vieta di concedere gli arresti domiciliari a chi sia stato
condannato per il reato di evasione nei cinque anni precedenti al fatto per il quale si procede
(art. 284, comma 5-bis). La legge n. 47 del 2015 ha posto un’eccezione a tale divieto e consente
9 Art. 282-bis, introdotto dalla legge 4 aprile 2001, n. 154.
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