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personale della polizia giudiziaria, la legge prevede una perfetta fungibilità della persona fisica
che procede ai vari adempimenti (art. 120 disp. att.).
La prima fase del procedimento. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno
eseguito le misure precautelari (o che hanno avuto in consegna l’arrestato) hanno doveri di
informativa nei confronti dell’arrestato, del difensore di questi e del pubblico ministero. Per
quanto concerne l’arrestato e il fermato, il d.lgs. n. 101 del 2014 impone di consegnare al
medesimo una comunicazione scritta (e, se questi non conosce la lingua italiana, tradotta in una
lingua a lui comprensibile) in cui la polizia informa l’arrestato di quanto segue (art. 386, comma
I):
a) della facoltà di nominare un difensore di fiducia e di essere ammesso al patrocinio a
spese dello Stato nei casi previsti dalla legge;
b) del diritto di ottenere informazioni in merito all’accusa;
c) del diritto all’interprete e alla traduzione di atti fondamentali;
d) del diritto di avvalersi della facoltà di non rispondere;
e) del diritto di accedere agli atti sui quali si fonda l’arresto o il fermo;
f) del diritto di informare le autorità consolari e di dare avviso ai familiari;
g) del diritto di accedere all’assistenza medica di urgenza;
h) del diritto di essere condotto davanti all’autorità giudiziaria per la convalida entro
novantasei ore dall’avvenuto arresto o fermo;
i) del diritto di comparire dinanzi al giudice per rendere l’interrogatorio e di proporre
ricorso per Cassazione contro l’ordinanza che decide sulla convalida dell’arresto o del
fermo.
In aggiunta, gli ufficiali e gli agenti hanno i seguenti doveri di informazione:
1) danno immediata notizia del provvedimento al pubblico ministero del luogo ove
l’arresto o il fermo è stato eseguito (art. 386, comma l);
2) al medesimo trasmettono l’informativa di reato (art. 347);
3) se non è nominato un difensore di fiducia, chiedono al pubblico ministero la
designazione del difensore d’ufficio (art. 386, comma 2 che rinvia all’art. 97);
4) informano immediatamente dell’arresto o del fermo il difensore (art. 386 comma 2); la
disposizione è funzionale all’art. 104 comma 2, che riconosce all’arrestato il diritto di
conferire con il difensore «subito dopo l’arresto o il fermo»
5) senza ritardo e con il consenso dell’arrestato danno ai familiari di quest’ultimo notizia
dell’esecuzione della misura (art. 387)
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