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personale della polizia giudiziaria, la legge prevede una perfetta fungibilità della persona fisica

            che procede ai vari adempimenti (art. 120 disp. att.).
                  La prima fase del procedimento.  Gli ufficiali e  gli agenti  di polizia  giudiziaria che hanno

            eseguito le misure precautelari (o che hanno  avuto in consegna l’arrestato)  hanno doveri di

            informativa nei confronti dell’arrestato, del difensore di questi e del pubblico ministero. Per

            quanto concerne l’arrestato e il fermato, il d.lgs. n. 101 del 2014 impone  di consegnare al
            medesimo una comunicazione scritta (e, se questi non conosce la lingua italiana, tradotta in una

            lingua a lui comprensibile) in cui la polizia informa l’arrestato di quanto segue (art. 386, comma

            I):

                  a) della facoltà di nominare un difensore di fiducia e di essere ammesso al patrocinio a
                     spese dello Stato nei casi previsti dalla legge;

                  b) del diritto di ottenere informazioni in merito all’accusa;

                  c) del diritto all’interprete e alla traduzione di atti fondamentali;
                  d) del diritto di avvalersi della facoltà di non rispondere;

                  e) del diritto di accedere agli atti sui quali si fonda l’arresto o il fermo;

                  f)  del diritto di informare le autorità consolari e di dare avviso ai familiari;

                  g) del diritto di accedere all’assistenza medica di urgenza;

                  h) del  diritto  di  essere  condotto  davanti  all’autorità  giudiziaria  per  la  convalida  entro
                     novantasei ore dall’avvenuto arresto o fermo;

                  i)  del diritto di comparire dinanzi al giudice per rendere l’interrogatorio  e di proporre

                     ricorso per Cassazione contro l’ordinanza che decide sulla convalida dell’arresto o del
                     fermo.

                  In aggiunta, gli ufficiali e gli agenti hanno i seguenti doveri di informazione:

                  1) danno immediata notizia del provvedimento al pubblico  ministero del  luogo ove

                     l’arresto o il fermo è stato eseguito (art. 386, comma l);
                  2) al medesimo trasmettono l’informativa di reato (art. 347);

                  3) se non  è nominato  un difensore di fiducia, chiedono al  pubblico ministero  la

                     designazione del difensore d’ufficio (art. 386, comma 2 che rinvia all’art. 97);

                  4) informano immediatamente dell’arresto o del fermo il difensore (art. 386 comma 2); la
                     disposizione è funzionale all’art. 104 comma 2, che riconosce all’arrestato il diritto di

                     conferire con il difensore «subito dopo l’arresto o il fermo»

                  5) senza ritardo e con il consenso dell’arrestato danno ai familiari di quest’ultimo notizia

                     dell’esecuzione della misura (art. 387)

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