Page 155 - Quaderno 2017-8
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CAPITOLO I
Disciplina normativa
1. Le misure precautelari
La polizia giudiziaria ha il potere di disporre misure coercitive temporanee denominate
arresto e fermo, che limitano la libertà personale dell’indagato in situazioni di urgenza, fino a
quando non interviene la convalida del giudice. Se la convalida non è emessa entro il termine
perentorio indicato dall’art. 391, comma 7 , tali misure cessano di avere efficacia.
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Queste misure sono dette sinteticamente “precautelari” per indicare che consistono in un
anticipo della tutela predisposta mediante le misure cautelari: quando non è possibile attendere
che si svolga il procedimento cautelare, in quanto il destinatario della misura coercitiva
potrebbe sottrarsi alle ricerche, si dà all’organo maggiormente presente sul luogo dei delitti, e
cioè alla polizia giudiziaria, il potere di agire tempestivamente, a condizione che la magistratura
sia investita del caso in termini brevissimi. La misura precautelare è ammessa dalla Carta
fondamentale in quanto sia funzionale alla successiva adozione di una misura cautelare.
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1.1. L’arresto in flagranza
L’arresto in flagranza è un provvedimento che di regola è disposto dalla polizia giudiziaria
ed eccezionalmente dai privati (artt. 380, 381, 383). In particolare, il potere di arresto ha la
finalità di assicurare alla giustizia gli autori del reato e di impedire che il reato medesimo venga
portato a conseguenze ulteriori (art. 55). È in stato di flagranza (in senso pieno) colui che viene
colto nell’atto di commettere il reato. È in situazione denominata tradizionalmente “quasi
flagranza” il soggetto che, subito dopo il reato, è inseguito dalla polizia giudiziaria, dalla persona
offesa o da altre persone ovvero è sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che abbia
commesso il reato immediatamente prima. Accanto al concetto tradizionale di flagranza, il
legislatore ha aggiunto una nuova ipotesi di “flagranza differita” che autorizza la polizia
giudiziaria ad operare l’arresto di persone che abbiano commesso atti violenti nelle
manifestazioni sportive (si rinvia alla trattazione in fondo al presente paragrafo).
1 L’arresto o il fermo cessa di avere efficacia se l’ordinanza di convalida non è pronunciata o depositata nelle
quarantotto ore successive al momento in cui l’arrestato o il fermato è stato posto a disposizione del giudice.
2 Art. 13, comma 3 Cost.
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