Page 155 - Quaderno 2017-8
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CAPITOLO I

                                                 Disciplina normativa




            1.    Le misure precautelari


                  La polizia giudiziaria ha il potere di disporre misure coercitive temporanee denominate

            arresto e fermo, che limitano la libertà personale dell’indagato in  situazioni di urgenza, fino a

            quando non interviene la convalida del giudice. Se la convalida non è emessa entro il termine

            perentorio indicato dall’art. 391, comma 7 , tali misure cessano di avere efficacia.
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                  Queste misure sono dette sinteticamente “precautelari” per indicare che consistono in un

            anticipo della tutela predisposta mediante le misure cautelari: quando non è possibile attendere

            che si svolga il  procedimento cautelare, in quanto il destinatario  della misura coercitiva
            potrebbe sottrarsi alle ricerche, si dà all’organo maggiormente presente sul luogo dei delitti, e

            cioè alla polizia giudiziaria, il potere di agire tempestivamente, a condizione che la magistratura

            sia investita del caso in termini brevissimi.  La  misura precautelare è ammessa  dalla Carta

            fondamentale  in quanto sia funzionale alla successiva adozione di una misura cautelare.
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            1.1.  L’arresto in flagranza

                  L’arresto in flagranza è un provvedimento che di regola è disposto dalla polizia giudiziaria

            ed eccezionalmente  dai privati  (artt. 380, 381, 383). In  particolare, il potere di arresto  ha la
            finalità di assicurare alla giustizia gli autori del reato e di impedire che il reato medesimo venga

            portato a conseguenze ulteriori (art. 55). È in stato di flagranza (in senso pieno) colui che viene

            colto  nell’atto  di  commettere  il  reato.  È  in  situazione  denominata  tradizionalmente  “quasi

            flagranza” il soggetto che, subito dopo il reato, è inseguito dalla polizia giudiziaria, dalla persona
            offesa o  da altre persone ovvero è  sorpreso  con cose o  tracce dalle quali appaia che abbia

            commesso  il reato  immediatamente prima.  Accanto al concetto  tradizionale di flagranza, il

            legislatore ha aggiunto una  nuova ipotesi di  “flagranza differita”  che autorizza la polizia

            giudiziaria ad  operare l’arresto di  persone che abbiano commesso atti violenti nelle
            manifestazioni sportive (si rinvia alla trattazione in fondo al presente paragrafo).




            1  L’arresto o il fermo cessa di avere efficacia se l’ordinanza di convalida non è pronunciata o depositata nelle
              quarantotto ore successive al momento in cui l’arrestato o il fermato è stato posto a disposizione del giudice.
            2  Art. 13, comma 3 Cost.

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