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La previsione opera quando la polizia giudiziaria non può eseguire immediatamente
l’arresto per ragioni di sicurezza o di incolumità pubblica. Una volta che è stato disposto
l’arresto in flagranza, l’applicazione di misure cautelari è possibile anche fuori dei limiti di pena
previsti dal codice di procedura penale (artt. 274, comma I, lettera c e 280).
1.2. Il fermo
Il fermo è un provvedimento che può essere disposto di regola dal pubblico ministero
quando sono presenti le seguenti condizioni (art. 384, comma 1):
1) che vi siano gravi indizi a carico dell’indagato;
2) che sussistano specifici elementi di prova che fanno ritenere fondato il pericolo di fuga;
3) che si proceda per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della
reclusione non inferiore nel minimo a due anni e superiore nel massimo a sei anni (es.,
furto pluriaggravato; rapina). Si prescinde dalla pena edittale per i delitti concernenti le
armi da guerra e gli esplosivi o per i delitti commessi «per finalità di terrorismo, anche
internazionale, o di eversione dell’ordine democratico».
Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono procedere al fermo nei medesimi casi
nei quali tale atto può essere disposto dal pubblico ministero, in presenza delle seguenti
situazioni:
a) prima che il pubblico ministero abbia assunto la direzione delle indagini (art. 384,
comma 2, in relazione all’art. 348, comma 1);
b) dopo l’assunzione della direzione delle indagini, ma qualora sia successivamente
individuato un indiziato fino ad allora ignoto (art. 384,comma 3);
c) sempre dopo l’assunzione della direzione delle indagini, ma qualora sopravvengano
specifici elementi che rendano fondato il pericolo che l’indiziato stia per darsi alla fuga
e non sia possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del
pubblico ministero; tra gli «specifici elementi» vi è anche il possesso, da parte
dell’indiziato, di documenti falsi (art. 384, comma 3).
La convalida dell’arresto e del fermo. Il procedimento di convalida può essere suddiviso in tre
fasi. Nella prima fase la polizia giudiziaria pone l’arrestato a disposizione del pubblico
ministero. Nella seconda il pubblico ministero chiede la convalida dell’arresto (o del fermo) al
giudice. La terza fase consiste nell’udienza di convalida che si svolge davanti a quest’ultimo. La
procedura è sottoposta a termini precisi, che attuano il disposto dell’art. 13, comma 3 Cost. A
causa della presenza di termini perentori e per non intralciare l’organizzazione degli uffici e del
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