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La  previsione opera  quando  la  polizia  giudiziaria  non  può  eseguire  immediatamente

            l’arresto per ragioni di sicurezza  o di incolumità  pubblica. Una volta che  è  stato  disposto
            l’arresto in flagranza, l’applicazione di misure cautelari è possibile anche fuori dei limiti di pena

            previsti dal codice di procedura penale (artt. 274, comma I, lettera c e 280).



            1.2.  Il fermo
                  Il fermo è un provvedimento che può essere disposto di regola dal pubblico ministero

            quando sono presenti le seguenti condizioni (art. 384, comma 1):

                  1) che vi siano gravi indizi a carico dell’indagato;

                  2) che sussistano specifici elementi di prova che fanno ritenere fondato il pericolo di fuga;
                  3) che si proceda per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della

                     reclusione non inferiore nel minimo a due anni e superiore nel massimo a sei anni (es.,

                     furto pluriaggravato; rapina). Si prescinde dalla pena edittale per i delitti concernenti le
                     armi da guerra e gli esplosivi o per i delitti commessi «per finalità di terrorismo, anche

                     internazionale, o di eversione dell’ordine democratico».

                  Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono procedere al fermo nei medesimi casi

            nei quali tale atto può essere  disposto dal pubblico ministero, in  presenza delle  seguenti

            situazioni:
                  a) prima che il pubblico  ministero abbia assunto la direzione delle  indagini (art. 384,

                     comma 2, in relazione all’art. 348, comma 1);

                  b) dopo l’assunzione della  direzione delle indagini, ma qualora sia  successivamente
                     individuato un indiziato fino ad allora ignoto (art. 384,comma 3);

                  c)  sempre dopo l’assunzione della direzione delle indagini,  ma qualora  sopravvengano

                     specifici elementi che rendano fondato il pericolo che l’indiziato stia per darsi alla fuga

                     e non sia possibile, per la situazione di urgenza, attendere  il provvedimento del
                     pubblico  ministero;  tra  gli «specifici elementi» vi è anche  il possesso, da  parte

                     dell’indiziato, di documenti falsi (art. 384, comma 3).

                  La convalida dell’arresto e del fermo. Il procedimento di convalida può essere suddiviso in tre

            fasi. Nella prima  fase la polizia giudiziaria pone l’arrestato a  disposizione  del pubblico
            ministero. Nella seconda il pubblico ministero chiede la convalida dell’arresto (o del fermo) al

            giudice. La terza fase consiste nell’udienza di convalida che si svolge davanti a quest’ultimo. La

            procedura è sottoposta a termini precisi, che attuano il disposto dell’art. 13, comma 3 Cost. A

            causa della presenza di termini perentori e per non intralciare l’organizzazione degli uffici e del

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