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persona previsti dall’articolo 282-bis  comma 6. Occorre che «  sussistano fondati  motivi per

            ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave e attuale pericolo
            la vita o l’integrità fisica  o psichica della  persona offesa». Occorre  anche una previa

            autorizzazione del pubblico ministero, scritta, oppure resa oralmente e confermata per iscritto,

            o per via telematica.  La polizia giudiziaria deve fornire alla persona offesa le informazioni

            relative ai centri antiviolenza presenti sul territorio e metterla in contatto con i medesimi (art.
            11,  d.l.  n.  11  del 2009). Della  dichiarazione  orale  di  querela  si  dà  atto nel  verbale delle

            operazioni di allontanamento  (art. 391, comma 3). Se le  prescrizioni sono trasgredite, il

            pubblico ministero può chiedere una misura  cautelare più grave e la polizia giudiziaria, in

            presenza di flagranza, effettuerà l’arresto.
                  La prima fase del procedimento.  Gli ufficiali e gli agenti di  polizia  giudiziaria avvertono

            l’indagato della facoltà di nominare un difensore di  fiducia. Entro ventiquattro ore

            dall’allontanamento  trasmettono al pubblico  ministero il relativo verbale, che contiene
            l’eventuale nomina del difensore di fiducia, l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo in cui

            l’allontanamento è stato eseguito e l’enunciazione delle ragioni che lo hanno determinato. Il

            pubblico ministero può procedere all’interrogatorio dell’indagato, dandone tempestivo avviso al

            difensore. Durante l’interrogatorio il pubblico ministero informa l’indagato del fatto per cui si

            procede e delle ragioni che hanno  determinato il provvedimento comunicandogli inoltre gli
            elementi a suo carico e, se non può derivarne pregiudizio per le indagini, le fonti.

                  La seconda fase del procedimento.  Entro  quarantotto ore dall’allontanamento il pubblico

            ministero chiede la convalida al giudice per le indagini preliminari competente in relazione al
            luogo dove l’arresto o il fermo è stato eseguito (art. 390). Il giudice fissa l’udienza di convalida

            entro le quarantotto ore successive dandone avviso, senza ritardo, al pubblico ministero e al

            difensore. Se non ritiene di comparire all’udienza di convalida, il pubblico ministero trasmette al

            giudice le richieste con gli elementi su cui le stesse si fondano.
                  La terza fase del procedimento.  All’udienza di convalida deve essere  presente il difensore;

            possono essere  presenti l’indagato e  il pubblico ministero  (art.  391).  Quest’ultimo indica i

            motivi dell’allontanamento e illustra le richieste  in  ordine alla libertà personale. Il giudice

            procede quindi all’interrogatorio dell’indagato, se presente; sente in ogni caso il suo difensore.
            La decisione del giudice ha due oggetti distinti: da un lato, deve decidere se convalidare o meno

            la misura precautelare; da un altro lato, deve valutare se disporre o meno la misura cautelare

            richiesta dal pubblico  ministero, o altra  meno grave.  Quando risulta che l’allontanamento è

            stato legittimamente eseguito e sono stati osservati i termini, il giudice provvede alla convalida

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