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persona previsti dall’articolo 282-bis comma 6. Occorre che « sussistano fondati motivi per
ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave e attuale pericolo
la vita o l’integrità fisica o psichica della persona offesa». Occorre anche una previa
autorizzazione del pubblico ministero, scritta, oppure resa oralmente e confermata per iscritto,
o per via telematica. La polizia giudiziaria deve fornire alla persona offesa le informazioni
relative ai centri antiviolenza presenti sul territorio e metterla in contatto con i medesimi (art.
11, d.l. n. 11 del 2009). Della dichiarazione orale di querela si dà atto nel verbale delle
operazioni di allontanamento (art. 391, comma 3). Se le prescrizioni sono trasgredite, il
pubblico ministero può chiedere una misura cautelare più grave e la polizia giudiziaria, in
presenza di flagranza, effettuerà l’arresto.
La prima fase del procedimento. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria avvertono
l’indagato della facoltà di nominare un difensore di fiducia. Entro ventiquattro ore
dall’allontanamento trasmettono al pubblico ministero il relativo verbale, che contiene
l’eventuale nomina del difensore di fiducia, l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo in cui
l’allontanamento è stato eseguito e l’enunciazione delle ragioni che lo hanno determinato. Il
pubblico ministero può procedere all’interrogatorio dell’indagato, dandone tempestivo avviso al
difensore. Durante l’interrogatorio il pubblico ministero informa l’indagato del fatto per cui si
procede e delle ragioni che hanno determinato il provvedimento comunicandogli inoltre gli
elementi a suo carico e, se non può derivarne pregiudizio per le indagini, le fonti.
La seconda fase del procedimento. Entro quarantotto ore dall’allontanamento il pubblico
ministero chiede la convalida al giudice per le indagini preliminari competente in relazione al
luogo dove l’arresto o il fermo è stato eseguito (art. 390). Il giudice fissa l’udienza di convalida
entro le quarantotto ore successive dandone avviso, senza ritardo, al pubblico ministero e al
difensore. Se non ritiene di comparire all’udienza di convalida, il pubblico ministero trasmette al
giudice le richieste con gli elementi su cui le stesse si fondano.
La terza fase del procedimento. All’udienza di convalida deve essere presente il difensore;
possono essere presenti l’indagato e il pubblico ministero (art. 391). Quest’ultimo indica i
motivi dell’allontanamento e illustra le richieste in ordine alla libertà personale. Il giudice
procede quindi all’interrogatorio dell’indagato, se presente; sente in ogni caso il suo difensore.
La decisione del giudice ha due oggetti distinti: da un lato, deve decidere se convalidare o meno
la misura precautelare; da un altro lato, deve valutare se disporre o meno la misura cautelare
richiesta dal pubblico ministero, o altra meno grave. Quando risulta che l’allontanamento è
stato legittimamente eseguito e sono stati osservati i termini, il giudice provvede alla convalida
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