Page 166 - Quaderno 2017-8
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Nel regolare l’applicazione delle misure cautelari  personali il codice distingue tre

            fondamentali categorie di delitti:
                  - Nella prima categoria rientrano i delitti punibili nel massimo con la reclusione fino a tre

                   anni; di regola  per  tali delitti nessuna misura coercitiva né  interdittiva può essere

                   disposta. Sono, tuttavia, applicabili le misure cautelari reali, e cioè il sequestro preventivo

                   e quello conservativo.
                  - Nella seconda categoria rientrano i delitti punibili nel massimo con la  reclusione

                   superiore a tre anni, ma inferiore a cinque . Per essi sono applicabili, di regola, le misure
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                   cautelari  che  sono  diverse  dalla  custodia  in  carcere  (e  cioè,  a  partire  dal  divieto  di

                   espatrio, fino all’arresto domiciliare).
                  - Nella terza categoria rientrano i delitti punibili nel massimo con la reclusione di almeno

                   cinque anni o con l’ergastolo. Tali delitti consentono l’applicazione anche della custodia

                   in carcere, oltre che delle altre misure cautelari (art. 280, comma 2).
                  2) La punibilità in concreto. Il requisito in oggetto è descritto in modo analitico dall’art. 273,

            comma 2 e può essere così  sintetizzato:  occorre che il  delitto addebitato all’imputato sia

            punibile in concreto. In caso contrario, non vi  è la possibilità di  applicare alcuna  misura

            cautelare personale; «  nessuna misura  può essere applicata se risulta che il fatto è stato

            compiuto in presenza di una causa di giustificazione (es. legittima difesa) o di non punibilità (es.
            fatti compiuti a danno di congiunti; 649 c.p.) o se sussiste una causa di estinzione del reato (es.

            prescrizione) ovvero una causa di estinzione della pena che si ritiene possa essere irrogata » (es.

            indulto di tre anni, se la pena non sarà superiore a tale entità).
                  3) I gravi indizi. L’art. 273 pone, come requisito della misura cautelare personale, l’esistenza

            di “gravi indizi di colpevolezza”, intesi in un senso ampio, idonei cioè a ricomprendere sia le

            prove critiche, sia quelle rappresentative. L’espressione “gravi indizi” sta allora a significare il

            quantum (o standard)  di  prova  (rappresentativa o critica) che serve a legittimare  la misura
            cautelare. Se  nel codice  del  1930 bastavano  i  “sufficienti”  indizi,  la  nuova aggettivazione

            (“gravi”) nel codice del 1988 vuole significare un quantum di prova più alto. Ciò è coerente con

            il fatto che attualmente viene accolto il principio costituzionale della presunzione di innocenza

            dell’imputato. Il quantum di  prova, del quale è onerata l’accusa  pubblica quando chiede al
            giudice la misura cautelare, deve intendersi rafforzato.

                  Presunzione d’innocenza e decisione allo stato degli atti. Nel processo penale, ove viene in gioco la

            libertà dell’individuo, il rispetto della  presunzione di innocenza impone  di pronunciare la

            10   Art. 280, comma I, mod. dal d.l. n. 78 del 2013, conv. nella legge n. 94 del 2013.

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