Page 166 - Quaderno 2017-8
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Nel regolare l’applicazione delle misure cautelari personali il codice distingue tre
fondamentali categorie di delitti:
- Nella prima categoria rientrano i delitti punibili nel massimo con la reclusione fino a tre
anni; di regola per tali delitti nessuna misura coercitiva né interdittiva può essere
disposta. Sono, tuttavia, applicabili le misure cautelari reali, e cioè il sequestro preventivo
e quello conservativo.
- Nella seconda categoria rientrano i delitti punibili nel massimo con la reclusione
superiore a tre anni, ma inferiore a cinque . Per essi sono applicabili, di regola, le misure
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cautelari che sono diverse dalla custodia in carcere (e cioè, a partire dal divieto di
espatrio, fino all’arresto domiciliare).
- Nella terza categoria rientrano i delitti punibili nel massimo con la reclusione di almeno
cinque anni o con l’ergastolo. Tali delitti consentono l’applicazione anche della custodia
in carcere, oltre che delle altre misure cautelari (art. 280, comma 2).
2) La punibilità in concreto. Il requisito in oggetto è descritto in modo analitico dall’art. 273,
comma 2 e può essere così sintetizzato: occorre che il delitto addebitato all’imputato sia
punibile in concreto. In caso contrario, non vi è la possibilità di applicare alcuna misura
cautelare personale; « nessuna misura può essere applicata se risulta che il fatto è stato
compiuto in presenza di una causa di giustificazione (es. legittima difesa) o di non punibilità (es.
fatti compiuti a danno di congiunti; 649 c.p.) o se sussiste una causa di estinzione del reato (es.
prescrizione) ovvero una causa di estinzione della pena che si ritiene possa essere irrogata » (es.
indulto di tre anni, se la pena non sarà superiore a tale entità).
3) I gravi indizi. L’art. 273 pone, come requisito della misura cautelare personale, l’esistenza
di “gravi indizi di colpevolezza”, intesi in un senso ampio, idonei cioè a ricomprendere sia le
prove critiche, sia quelle rappresentative. L’espressione “gravi indizi” sta allora a significare il
quantum (o standard) di prova (rappresentativa o critica) che serve a legittimare la misura
cautelare. Se nel codice del 1930 bastavano i “sufficienti” indizi, la nuova aggettivazione
(“gravi”) nel codice del 1988 vuole significare un quantum di prova più alto. Ciò è coerente con
il fatto che attualmente viene accolto il principio costituzionale della presunzione di innocenza
dell’imputato. Il quantum di prova, del quale è onerata l’accusa pubblica quando chiede al
giudice la misura cautelare, deve intendersi rafforzato.
Presunzione d’innocenza e decisione allo stato degli atti. Nel processo penale, ove viene in gioco la
libertà dell’individuo, il rispetto della presunzione di innocenza impone di pronunciare la
10 Art. 280, comma I, mod. dal d.l. n. 78 del 2013, conv. nella legge n. 94 del 2013.
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