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1; es. le indagini preliminari); da un altro lato, vi è il termine massimo complessivo fino alla
sentenza irrevocabile (art. 303, comma 4).
I termini intermedi. I termini massimi intermedi hanno la caratteristica di essere autonomi tra
loro e cioè operano soltanto in quella determinata fase (o grado) del procedimento.
II primo termine intermedio copre il periodo di tempo che va, da quando è stata eseguita la
misura già nel corso delle indagini, fino al provvedimento che dispone il giudizio o fino
all’ordinanza che dispone il giudizio abbreviato o fino alla sentenza di patteggiamento (art. 303,
comma 1, lettera a). In relazione ai più gravi delitti, entro un anno deve intervenire il
provvedimento sopra menzionato; il termine può essere prorogato fino a sei mesi, se sono
necessari accertamenti particolarmente complessi e sussistono gravi esigenze cautelari (art. 305,
comma 2).
Il secondo termine intermedio copre il periodo di tempo che va dal rinvio a giudizio (o dalla
sopravvenuta esecuzione della misura) fino alla sentenza di condanna di primo grado (art. 303,
comma 1, lettera b). In relazione ai più gravi delitti, la condanna deve intervenire entro un anno
e sei mesi. In caso di giudizio abbreviato la condanna deve essere pronunciata entro nove mesi.
Il terzo termine intermedio copre il periodo di tempo che va dalla pronuncia della condanna di
primo grado (o dalla sopravvenuta esecuzione della misura) fino alla condanna in grado di
appello; questa deve intervenire entro un anno e sei mesi (art. 303, comma 1, lettera c).
Il quarto termine intermedio copre il periodo di tempo che va dalla pronuncia della condanna
di secondo grado (o dalla sopravvenuta esecuzione della misura) fino alla sentenza irrevocabile,
che deve intervenire entro un anno e sei mesi (art. 303, comma 1, lettera d). Il termine predetto
non opera quando vi è stata condanna sia in primo grado sia in appello (cosiddetto criterio della
“doppia conforme”) o quando l’impugnazione sia stata proposta soltanto dal pubblico
ministero. In tal caso si applica il termine complessivo, che veniamo ad illustrare.
Il termine massimo complessivo si riferisce alla durata dell’intero procedimento. Esso
costituisce il limite entro il quale deve intervenire la sentenza di condanna irrevocabile e opera a
prescindere dalla durata dei singoli termini intermedi (art. 303, comma 4). Per i delitti più gravi
il termine è di sei anni e comprende le eventuali proroghe che siano state concesse ai sensi
dell’art. 305.
I termini finali. L’articolo 304, comma 6 prevede i cosiddetti termini finali comprensivi della
sospensione, oltre i quali la custodia cautelare non può comunque protrarsi. I termini finali
consistono in un allungamento dei termini massimi (intermedi e complessivi). I termini finali
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