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1; es. le indagini preliminari); da un altro lato, vi è il termine massimo complessivo fino alla

            sentenza irrevocabile (art. 303, comma 4).
                  I termini intermedi. I termini massimi intermedi hanno la caratteristica di essere autonomi tra

            loro e cioè operano soltanto in quella determinata fase (o grado) del procedimento.

                  II primo termine intermedio copre il periodo di tempo che va, da quando è stata eseguita la

            misura  già nel corso delle indagini, fino al provvedimento che dispone il  giudizio o fino
            all’ordinanza che dispone il giudizio abbreviato o fino alla sentenza di patteggiamento (art. 303,

            comma  1,  lettera a). In relazione  ai più gravi delitti, entro un anno deve intervenire  il

            provvedimento  sopra  menzionato; il termine può essere prorogato  fino a  sei mesi, se sono

            necessari accertamenti particolarmente complessi e sussistono gravi esigenze cautelari (art. 305,
            comma 2).

                  Il secondo termine intermedio copre il periodo di tempo che va dal rinvio a giudizio (o dalla

            sopravvenuta esecuzione della misura) fino alla sentenza di condanna di primo grado (art. 303,
            comma 1, lettera b). In relazione ai più gravi delitti, la condanna deve intervenire entro un anno

            e sei mesi. In caso di giudizio abbreviato la condanna deve essere pronunciata entro nove mesi.

                  Il terzo termine intermedio copre il periodo di tempo che va dalla pronuncia della condanna di

            primo grado  (o dalla sopravvenuta esecuzione della misura) fino alla condanna in  grado di

            appello; questa deve intervenire entro un anno e sei mesi (art. 303, comma 1, lettera c).
                  Il quarto termine intermedio copre il periodo di tempo che va dalla pronuncia della condanna

            di secondo grado (o dalla sopravvenuta esecuzione della misura) fino alla sentenza irrevocabile,

            che deve intervenire entro un anno e sei mesi (art. 303, comma 1, lettera d). Il termine predetto
            non opera quando vi è stata condanna sia in primo grado sia in appello (cosiddetto criterio della

            “doppia conforme”) o quando l’impugnazione sia stata proposta soltanto dal pubblico

            ministero. In tal caso si applica il termine complessivo, che veniamo ad illustrare.

                  Il termine massimo complessivo  si riferisce alla durata  dell’intero  procedimento. Esso
            costituisce il limite entro il quale deve intervenire la sentenza di condanna irrevocabile e opera a

            prescindere dalla durata dei singoli termini intermedi (art. 303, comma 4). Per i delitti più gravi

            il termine è di sei anni e comprende le eventuali proroghe che siano state concesse ai sensi

            dell’art. 305.
                  I termini finali. L’articolo 304, comma 6 prevede i cosiddetti termini finali comprensivi della

            sospensione, oltre i quali la custodia cautelare non  può comunque  protrarsi. I  termini finali

            consistono in un allungamento dei termini massimi (intermedi e complessivi). I termini finali




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