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Nelle recenti proposte avanzate un punto fermo pare costituito dal regime concernente i
provvedimenti che applicano le misure coercitive, per i quali dovrebbe rimanere ferma la
previsione del riesame e del ricorso per Cassazione. Si tratta di una scelta che sicuramente
merita apprezzamento, anche se non riflette contenuti sempre riconducibili all’art. 13 Cost., dal
momento che non tutte le misure coercitive incidono sulla libertà personale. Il che potrebbe
legittimare una diversa individuazione dei provvedimenti riesaminabili e ricorribili, fondata sulla
delimitazione ai soli casi di provvedimenti che effettivamente possono dirsi limitativi della
libertà personale dell’imputato ovvero sulla valutazione dell’incidenza della misura cautelare
sulla persona dell’imputato. È questa seconda opzione quella che merita maggiore attenzione:
non si può negare che l’applicazione delle misure interdittive possa ingenerare conseguenze
assai più pesanti di quelle riconducibili ad un divieto di espatrio o ad un obbligo di
presentazione agli uffici di polizia giudiziaria. Potrebbe quindi essere valorizzato il livello di
incisività sulle libertà della persona dell’esecuzione della misura, per ricavare da tale indice le
ragioni della previsione di una garanzia, quale quella del riesame, i cui costi non sono
certamente indifferenti. E altrettanto può dirsi con riferimento all’estensione dei casi di
ricorribilità in Cassazione.
Con riguardo all’attuale determinazione dei provvedimenti riesaminabili, inoltre, andrebbe
superata quella lettura dell’art. 309 c.p.p., in forza della quale sarebbero soltanto appellabili le
ordinanze con le quali viene disposta una misura coercitiva nell’esercizio dei poteri di
sostituzione in peius o di rinnovazione. In effetti, non appare facile comprendere per quale
motivo debba differenziarsi la posizione dell’imputato che sia tornato in piena libertà e sia
pertanto legittimato a chiedere il riesame nei confronti del provvedimento con il quale viene
successivamente disposta una qualsiasi misura coercitiva, da quella dell’imputato che,
sottoposto, ad esempio, al divieto di espatrio, si veda applicare ai sensi dell’art. 299 c.p.p., la
misura della custodia in carcere.
Alquanto delicata la problematica che attiene alla possibile rilevanza dei vizi della
motivazione dell’ordinanza impugnata dinanzi al tribunale della libertà. Invero, sulla scia della
teoria che vede nel riesame un vero e proprio nuovo giudizio, che si sovrappone a quello
condotto dal giudice che ha disposto la cautela, si è pervenuti ad un risultato giustamente
definito paradossale: con l’impugnazione l’imputato ristretto in base ad un titolo
inadeguatamente motivato non solo non ottiene la dichiarazione di nullità ex art. 292 comma 2
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