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Nelle recenti proposte avanzate un punto fermo pare costituito dal regime concernente i

            provvedimenti che applicano le misure coercitive, per i quali dovrebbe rimanere ferma la
            previsione del riesame e del ricorso per Cassazione. Si tratta di una scelta che sicuramente

            merita apprezzamento, anche se non riflette contenuti sempre riconducibili all’art. 13 Cost., dal

            momento che non tutte le misure coercitive incidono sulla libertà personale. Il che potrebbe

            legittimare una diversa individuazione dei provvedimenti riesaminabili e ricorribili, fondata sulla
            delimitazione ai soli casi di provvedimenti che effettivamente possono dirsi limitativi della

            libertà personale dell’imputato ovvero sulla  valutazione dell’incidenza della misura cautelare

            sulla persona dell’imputato. È questa seconda opzione quella che merita maggiore attenzione:

            non  si può negare  che l’applicazione delle misure interdittive  possa  ingenerare conseguenze
            assai più pesanti di quelle riconducibili ad  un divieto di espatrio o ad un obbligo di

            presentazione agli uffici di polizia giudiziaria.  Potrebbe quindi essere valorizzato il livello di

            incisività sulle libertà della persona dell’esecuzione della misura, per ricavare da tale indice le
            ragioni della  previsione di una  garanzia, quale quella del riesame, i cui costi non  sono

            certamente indifferenti.  E  altrettanto può dirsi con riferimento all’estensione dei  casi di

            ricorribilità in Cassazione.

                  Con riguardo all’attuale determinazione dei provvedimenti riesaminabili, inoltre, andrebbe

            superata quella lettura dell’art. 309 c.p.p., in forza della quale sarebbero soltanto appellabili le
            ordinanze  con le quali  viene  disposta  una  misura coercitiva nell’esercizio dei  poteri di

            sostituzione  in peius  o  di rinnovazione. In effetti, non appare facile  comprendere per quale

            motivo debba differenziarsi la posizione dell’imputato che sia tornato in piena libertà e sia
            pertanto legittimato a chiedere il riesame nei confronti del provvedimento con il quale viene

            successivamente  disposta  una  qualsiasi  misura  coercitiva,  da  quella  dell’imputato  che,

            sottoposto, ad esempio, al divieto di espatrio, si veda applicare ai sensi dell’art. 299 c.p.p., la

            misura della custodia in carcere.
                  Alquanto delicata  la problematica che attiene alla possibile rilevanza dei vizi della

            motivazione dell’ordinanza impugnata dinanzi al tribunale della libertà. Invero, sulla scia della

            teoria che vede  nel riesame  un vero e proprio nuovo  giudizio, che  si sovrappone a quello

            condotto dal  giudice che ha  disposto la  cautela,  si è  pervenuti ad  un risultato giustamente
            definito paradossale: con l’impugnazione l’imputato ristretto in base ad un titolo

            inadeguatamente motivato non solo non ottiene la dichiarazione di nullità ex art. 292 comma 2







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