Page 181 - Quaderno 2017-8
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CAPITOLO II
I diritti umani
1. Introduzione
Alcuni esperti tendono a ricostruire la storia dei Diritti Umani riconoscendo nella
Magna Charta del 1215 la prima dichiarazione sui “Diritti Umani” . L’idea “contemporanea”
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dei Diritti Umani si è sicuramente sviluppata attraverso i secoli, ma è diffusamente
riconosciuto come essa abbia le sue origini nel pensiero filosofico e sia stata la forza trainante
delle rivoluzioni americana e francese (rispettivamente del 1776 e del 1789), che hanno portato
all’adozione sia della Dichiarazione di Indipendenza degli Stati Uniti che della Dichiarazione
dei Diritti dell’Uomo e del Cittadino in Francia.
Tuttavia, fu solo dopo la fine della seconda guerra mondiale che l’idea dei Diritti Umani
venne trasferita progressivamente dal livello nazionale a quello sovranazionale, che è il
campo d’azione delle organizzazioni internazionali, con un ruolo di primo piano svolto dalle
Nazioni Unite. La dottrina dei Diritti Umani è stata infatti considerata l’unica risposta possibile
ai mali del nazismo, compreso, in particolare, l’Olocausto, nonché uno dei pilastri per garantire
il futuro di pace e sicurezza nel mondo. Le organizzazioni internazionali, come le Nazioni
Unite (UN) o il Consiglio d’Europa (CoE), hanno lottato per creare un sistema globale di
protezione dei Diritti Umani a livello sovranazionale che si è sviluppato in una sempre
crescente area del Diritto Internazionale, nota oggi come Diritto Internazionale sui Diritti
Umani.
Il sistema evoluto del Diritto Internazionale sui Diritti Umani, fondato su norme
consuetudinarie vincolanti, trattati e strumenti non vincolanti di “soft law”, ha un sempre
crescente effetto sul piano nazionale interno. Gli operatori di Law Enforcement, quindi, devono
essere preparati su tali standards di Diritti Umani internazionali e dare loro attuazione nel
lavoro quotidiano.
Il Diritto Internazionale sui Diritti Umani si basa sul principio che i “Diritti Umani”
appartengono ad ogni essere umano sulla base del valore intrinseco di ogni individuo.
18 Tuttavia, questo atto del Re Giovanni d’Inghilterra costituiva “concessione di” alcuni specifici diritti,
compreso il diritto di proprietà e il diritto di essere considerati uguali di fronte alla legge, soltanto per gli
individui nobili nati liberi.
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