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intermedi sono pari al doppio dei termini intermedi, il termine finale complessivo è pari al
termine complessivo aumentato della metà (e cioè a nove anni per i reati più gravi).
Estinzione della custodia. Ove la custodia cautelare superi i termini massimi previsti dal
codice, la stessa si estingue di diritto e l’imputato deve essere liberato immediatamente (art.
306). Il giudice dispone una fra le altre misure delle quali ricorrono i presupposti, soltanto se
sussistono le ragioni che avevano determinato la custodia cautelare . La custodia è ripristinata
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se l’imputato ha trasgredito le prescrizioni della nuova misura cautelare (art. 307 , comma 2, lett.
a) o se è stata emessa sentenza di condanna in primo o secondo grado e vi è pericolo di fuga
(art. 307, comma 2, lett. b).
Termini di durata massima delle misure diverse dalla custodia cautelare. Per completare il quadro, si
possono ricordare i diversi termini che valgono per le misure coercitive obbligatorie e per le
misure interdittive.
Le misure obbligatorie (divieto di espatrio, obbligo di presentarsi alla polizia o obbligo di
dimora), come abbiamo visto, sono vincolate a termini intermedi e complessivi pari al doppio
di quanto è previsto per la custodia cautelare (art. 308, comma 1).
Le misure interdittive (artt. 288-290) di regola non possono avere durata superiore a
dodici mesi e perdono efficacia quando è decorso il termine fissato dal giudice nell’ordinanza .
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In ogni caso, qualora siano state disposte per esigenze probatorie, il giudice può ordinarne la
rinnovazione con il limite massimo di dodici mesi.
La sospensione del decorso dei termini. La sospensione può essere definita come una stasi
nella decorrenza di un termine, imposta da peculiari esigenze sostanziali, che inducono a non
tenere conto di tale periodo nel computo della durata del termine stesso. Sono previste tre
cause sospensive generali, che si riferiscono a tutti i reati (art. 304 comma 1), e una causa
sospensiva speciale, applicabile soltanto nei procedimenti relativi ad alcuni delitti
particolarmente gravi (art. 304 comma 2).
Cause sospensive generali. La prima causa sospensiva generale è prevista in caso di
sospensione o rinvio del dibattimento, dell’udienza preliminare o del giudizio abbreviato per
impedimento dell’imputato o del suo difensore, oppure su richiesta di questi ultimi (art. 304
comma 1, lett. a). Per espresso disposto normativo la stasi non opera qualora la sospensione o il
rinvio dell’udienza siano stati disposti a cagione di esigenze istruttorie o a seguito di
concessione di termini a difesa.
13 Art. 307, comma 1, mod. dal decreto legge n. 341 del 2000, conv. in legge n. 4 del 2001.
14 Art. 308, comma 2, mod. dalla legge n. 47 del 2015.
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