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intermedi sono pari al doppio dei termini intermedi,  il termine finale complessivo è pari al

            termine complessivo aumentato della metà (e cioè a nove anni per i reati più gravi).
                  Estinzione della custodia.  Ove la custodia cautelare superi i termini massimi previsti dal

            codice, la  stessa  si estingue di diritto e  l’imputato deve essere liberato immediatamente  (art.

            306). Il giudice dispone una fra le altre misure delle quali ricorrono i presupposti, soltanto se

            sussistono le ragioni che avevano determinato la custodia cautelare . La custodia è ripristinata
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            se l’imputato ha trasgredito le prescrizioni della nuova misura cautelare (art. 307 , comma 2, lett.

            a) o se è stata emessa sentenza di condanna in primo o secondo grado e vi è pericolo di fuga

            (art. 307, comma 2, lett. b).

                  Termini di durata massima delle misure diverse dalla custodia cautelare. Per completare il quadro, si
            possono ricordare i diversi termini che valgono per le misure coercitive obbligatorie e per le

            misure interdittive.

                  Le misure obbligatorie (divieto di espatrio, obbligo di presentarsi alla polizia o obbligo di
            dimora), come abbiamo visto, sono vincolate a termini intermedi e complessivi pari al doppio

            di quanto è previsto per la custodia cautelare (art. 308, comma 1).

                  Le misure interdittive  (artt. 288-290) di regola non possono avere  durata  superiore a

            dodici mesi e perdono efficacia quando è decorso il termine fissato dal giudice nell’ordinanza .
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            In ogni caso, qualora siano state disposte per esigenze probatorie, il giudice può ordinarne la
            rinnovazione con il limite massimo di dodici mesi.

                  La sospensione del decorso dei termini. La sospensione può essere definita come una stasi

            nella decorrenza di un termine, imposta da peculiari esigenze sostanziali, che inducono a non
            tenere conto di tale periodo nel computo della durata del termine stesso. Sono previste tre

            cause sospensive generali, che si riferiscono a tutti i reati (art. 304 comma 1),  e  una causa

            sospensiva speciale,  applicabile soltanto  nei procedimenti relativi ad alcuni delitti

            particolarmente gravi (art. 304 comma 2).
                  Cause  sospensive generali.  La prima causa sospensiva generale è prevista in caso di

            sospensione o rinvio del dibattimento, dell’udienza preliminare o del giudizio abbreviato per

            impedimento dell’imputato o del suo difensore, oppure su richiesta di questi ultimi (art. 304

            comma 1, lett. a). Per espresso disposto normativo la stasi non opera qualora la sospensione o il
            rinvio dell’udienza siano stati disposti a cagione di esigenze istruttorie o a seguito di

            concessione di termini a difesa.


            13   Art. 307, comma 1, mod. dal decreto legge n. 341 del 2000, conv. in legge n. 4 del 2001.
            14   Art. 308, comma 2, mod. dalla legge n. 47 del 2015.

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