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almeno  sul  piano  strettamente  processuale,  ha  avuto  radici  e  cause  di  matrice

               esclusivamente interna. Questo il  motivo  per cui l’emergere  di un nuovo  tipo di
               terrorismo ha reso necessario un adeguamento normativo avviato con l’estensione, con

               l’art. 270bis, alle associazioni con finalità di terrorismo internazionale che si è andato man mano

               aggiornando, di pari passo all’evoluzione del terrorismo di matrice islamista, dall’attentato

               alle twin towers del 2001, all’attacco alla redazione del periodico francese Charlie Hebdo, a
               gennaio del 2015. È infatti del 17 aprile 2015 la legge n. 43 con la quale, secondo certa

               dottrina, si è voluto trovare un difficile equilibrio tra esigenze di tutela, volte ad estendere l’area della

               punibilità a condotte prodromiche rispetto a gravi fatti di reato e la salvaguardia di quei princìpi

               fondamentali caratterizzanti una società libera e che vincolano il ricorso allo strumento penale a un reale
               disvalore del fatto  e si è data attuazione alla Risoluzione ONU n. 2178 del 24 settembre
                               57
               2014 .
                    58
                     In concreto, la novella normativa dell’aprile 2015 ha introdotto ulteriori tipologie di

               reato, aggiungendo all’art. 270ter  c.p.  i reati di  arruolamento con finalità di terrorismo anche
               internazionale (270quater), l’addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale

               (270-quinquies) le  condotte con finalità di terrorismo  (270sexies), prevedendo un ulteriore

               aggravante per l’istigazione o l’apologia di reato qualora riguardi delitti di terrorismo o crimini

               contro l’umanità. Sono state, infine, estese le facoltà di arresto e fermo diminuendo il limite
               di pena per i relativi reati (da cinque a quattro anni), aggiungendo il possesso di documenti falsi

               fra le cause che possono giustificare l’adozione di un provvedimento di fermo.

                     Questa norma costituisce, attualmente, la pietra angolare del contrasto al terrorismo.
               Un  corpus juris  ancora una volta  emergenziale  ovvero varato  sull’onda degli attentati

               terroristici di Parigi e Bruxelles ma in grado di garantire, insieme alle norme di carattere

               amministrativo, un’adeguata risposta che, per quanto orientata essenzialmente

               sull’incriminazione delle cosiddette  condotte preparatorie  ovvero dell’anticipazione

               dell’intervento penale, già esistenti nella categoria dei delitti contro la personalità dello Stato del



               57   R. WENIN, L’addestramento per finalità di terrorismo alla luce delle novità introdotte dal D.L. antiterrorismo n. 7 del
                  18 febbraio 2015, in www.penalecontemporaneo.it, 31 marzo 2015, pag. 9.
               58   Risoluzione ONU S/RES/2178 (2014) del 24 settembre 2014 (Minacce alla pace e alla sicurezza
                  internazionale provocata da atti terroristici), con la quale viene richiesto, tra l’altro, agli Stati membri “prevenire
                  e reprimere il reclutamento, l’organizzazione, il trasporto, e l’equipaggiamento” dei foreign fighters.


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