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almeno sul piano strettamente processuale, ha avuto radici e cause di matrice
esclusivamente interna. Questo il motivo per cui l’emergere di un nuovo tipo di
terrorismo ha reso necessario un adeguamento normativo avviato con l’estensione, con
l’art. 270bis, alle associazioni con finalità di terrorismo internazionale che si è andato man mano
aggiornando, di pari passo all’evoluzione del terrorismo di matrice islamista, dall’attentato
alle twin towers del 2001, all’attacco alla redazione del periodico francese Charlie Hebdo, a
gennaio del 2015. È infatti del 17 aprile 2015 la legge n. 43 con la quale, secondo certa
dottrina, si è voluto trovare un difficile equilibrio tra esigenze di tutela, volte ad estendere l’area della
punibilità a condotte prodromiche rispetto a gravi fatti di reato e la salvaguardia di quei princìpi
fondamentali caratterizzanti una società libera e che vincolano il ricorso allo strumento penale a un reale
disvalore del fatto e si è data attuazione alla Risoluzione ONU n. 2178 del 24 settembre
57
2014 .
58
In concreto, la novella normativa dell’aprile 2015 ha introdotto ulteriori tipologie di
reato, aggiungendo all’art. 270ter c.p. i reati di arruolamento con finalità di terrorismo anche
internazionale (270quater), l’addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale
(270-quinquies) le condotte con finalità di terrorismo (270sexies), prevedendo un ulteriore
aggravante per l’istigazione o l’apologia di reato qualora riguardi delitti di terrorismo o crimini
contro l’umanità. Sono state, infine, estese le facoltà di arresto e fermo diminuendo il limite
di pena per i relativi reati (da cinque a quattro anni), aggiungendo il possesso di documenti falsi
fra le cause che possono giustificare l’adozione di un provvedimento di fermo.
Questa norma costituisce, attualmente, la pietra angolare del contrasto al terrorismo.
Un corpus juris ancora una volta emergenziale ovvero varato sull’onda degli attentati
terroristici di Parigi e Bruxelles ma in grado di garantire, insieme alle norme di carattere
amministrativo, un’adeguata risposta che, per quanto orientata essenzialmente
sull’incriminazione delle cosiddette condotte preparatorie ovvero dell’anticipazione
dell’intervento penale, già esistenti nella categoria dei delitti contro la personalità dello Stato del
57 R. WENIN, L’addestramento per finalità di terrorismo alla luce delle novità introdotte dal D.L. antiterrorismo n. 7 del
18 febbraio 2015, in www.penalecontemporaneo.it, 31 marzo 2015, pag. 9.
58 Risoluzione ONU S/RES/2178 (2014) del 24 settembre 2014 (Minacce alla pace e alla sicurezza
internazionale provocata da atti terroristici), con la quale viene richiesto, tra l’altro, agli Stati membri “prevenire
e reprimere il reclutamento, l’organizzazione, il trasporto, e l’equipaggiamento” dei foreign fighters.
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