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La merce contraffatta può essere venduta in circuiti e canali distributivi vari, ad
esempio mercati, bancarelle, Internet ma anche negozi classici. Uno strumento
sicuramente importante è quello della tracciabilità degli alimenti. La tracciabilità degli alimenti
nasce come uno strumento di sicurezza alimentare. Tracciare significa descrivere il
percorso di una materia prima o di un lotto di produzione attraverso i passaggi da
un’entità commerciale a un’altra, all’interno della filiera produttiva.

      In sostanza, parallelamente al flusso di merci avviene un flusso di informazioni che
vengono registrate e conservate a ogni passaggio.

      Il Reg. (CE) 178/2002 introduce infatti la cosiddetta “procedura di rintracciabilità”,
uno strumento che consenta ai consumatori di effettuare scelte consapevoli, definendola
infatti come “la possibilità di ricostruire e seguire il percorso di un alimento, di un
mangime, di un animale destinato alla produzione alimentare o di una sostanza destinata o
atta ad entrare a far parte di un alimento o di un mangime attraverso tutte le fasi della
produzione, della trasformazione e della distribuzione”.

      Ciascun passaggio di mano da un operatore della filiera ad un altro deve vedere la
registrazione degli alimenti o essere accompagnato dalla registrazione dei prodotti in
ingresso, consentendo all’azienda che commercializza il prodotto finito di poter risalire
alle materie prime di origine.

      L’azienda che commercializza il prodotto finale è obbligata inoltre a “creare” dei
codici distintivi per ciascun lotto di produzione che viene immesso sul mercato,
contenenti informazioni sulla data di produzione e sugli ingredienti utilizzati; inoltre,
l’assegnazione di ciascun lotto ai distributori finali (ad esempio i supermercati) viene
registrata.

      Dal 1° gennaio 2006, con l’entrata in vigore del “Pacchetto Igene”, l’obbligo della
rintracciabilità è stato esteso a tutti i prodotti agroalimentari. I requisiti minimi per
l’applicazione delle rintracciabilità da parte degli operatori del settore alimentare sono
specificati nell’Accordo del 28 luglio 2005 tra il Governo, le Regioni e le Province
Autonome (Linea Guida ai fini della rintracciabilità degli alimenti e dei mangimi per fini di
sanità pubblica).

      Con il Regolamento di esecuzione (UE) 931/2011 - in vigore da luglio 2012 - la
Commissione ha fissato dei requisiti specifici in materia di rintracciabilità riguardo agli
alimenti di origine animale.

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