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Essa prevede tra le altre cose, che il controllo sulle fasi produttive spetti ad un ente
terzo, demandando invece al consorzio ed agli organi collegati, il compito di tutela ed
intervento nella fase di commercializzazione. Per tale funzione il Consorzio si avvale di
propri agenti vigilatori aventi la qualifica di agenti di Pubblica Sicurezza. Oltre i confini
italiani, la situazione cambia in quanto una legge della stessa portata non esiste.

      Per quanto riguarda l’Europa è poi da aggiungere che i paesi produttori di D.O.P.,
come Grecia, Francia, Spagna sono orientati verso una tutela forte a differenza del Nord
Europa che sembra invece disinteressato a riguardo.

      Un importante successo a livello europeo, si è ottenuto con la sentenza del 26
febbraio 2008 della Corte di Giustizia UE che chiude la causa C-132/05, relativa al caso
“Parmesan”. Questa vedeva contrapposte la Commissione Europea e la Repubblica
Federale di Germania e aveva ad oggetto la commercializzazione, nel territorio tedesco, di
prodotti denominati “Parmesan”, non conformi al disciplinare DOP “Parmigiano
Reggiano”.

      La sentenza, dopo aver ricostruito i fatti e dettagliatamente esposto le
argomentazioni delle parti, enuncia tre principi fondamentali:

      - in Europa è vietato chiamare “Parmesan” un formaggio che non sia il Parmigiano
         Reggiano, dato che un prodotto a denominazione d’origine protetta è tutelato
         non solo nella forma precisa per cui è stato registrato, ma la tutela si estende al
         concetto che il prodotto DOP evoca o identifica;

      - la denominazione “Parmesan” non può essere considerata un nome a carattere
         generico, come sono invece, ad esempio, il termine prosciutto o gorgonzola.

      Così l’utilizzo del termine “Parmesan” per formaggi che non rispettano il disciplinare
della DOP del Parmigiano, deve essere considerato lesivo della tutela accordata alle DOP
dall’articolo 13 del Regolamento CE n. 2081/1992;

      - gli organi di controllo su cui incombe l’obbligo di assicurare il rispetto del
         disciplinare delle DOP sono quelli dello Stato membro da cui proviene la DOP
         medesima. Pertanto, nel caso in oggetto, il controllo sul disciplinare nell’uso della
         DOP “Parmigiano Reggiano” non compete alle autorità di controllo tedesche.

      Quest’ultimo punto implica quindi che sia lo stato membro da cui proviene la DOP
ad intervenire per sanzionare e bloccare le falsificazioni, deve quindi essere attore in prima
persona di tali sollecitazioni.

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