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Le DOP, in relazione alla produzione di vini, si classificano in Denominazioni di Origine
Controllata e Garantita (DOCG) e in Denominazioni di Origine Controllata (DOC)29.
Tali indicazioni sono utilizzate dall’Italia per designare i prodotti vitivinicoli DOP,
come regolamentati dalla Comunità europea.
L’Indicazione Geografica Protetta (IGP) indica una regione, un luogo ed anche un singolo
paese che designa un prodotto agricolo o alimentare come originario di tale territorio, ove
ha luogo la produzione e/o la trasformazione, le cui qualità “possono essere attribuite”
alla sua origine geografica.
Le IGP, in ordine alla produzione di vini, comprendono anche le Indicazioni
Geografiche Tipiche (IGT); quest’ultima indicazione viene utilizzata dall’Italia per designare i
vini IGP, come regolamentati dalla Comunità europea.
In pratica, solo una sottile differenza tra i prodotti DOP e quelli IGP.
Il marchio DOP viene attribuito a quei prodotti le cui fasi di produzione e
trasformazione hanno luogo nella zona da cui il prodotto deriva il nome; tutte le sue
caratteristiche, quindi, devono dipendere dall’ambiente geografico, nonché dai fattori
naturali e umani. In pratica si deve evidenziare un legame tangibile e concreto tra la qualità
del prodotto e la sua origine geografica.
Il marchio IGP, invece, viene concesso a quei prodotti per i quali solo alcune fasi di
produzione e trasformazione avvengono nella zona dalla quale il prodotto prende il nome
e, quindi, solo alcune sue caratteristiche possono essere attribuite all’ambiente geografico.
Il legame tra il prodotto e la zona geografica talvolta può consistere anche semplicemente
nella notorietà acquisita dalla zona geografica.
Tali diciture possono essere apposte su prodotti di aziende diverse ma che
producono lo stesso bene, ognuna con il proprio marchio di impresa (il prosciutto di
Parma).
Anche le contraffazioni e le imitazioni di tali diciture, al pari dei marchi, danno
origine a danni gravissimi in termini economici per i produttori autorizzati all’uso di tali
sigle, e per i consumatori che pagano per una qualità che il prodotto, di fatto, non ha. Ed
ancora danni per la salute in quanto tali prodotti falsificati non sono sottoposti ad alcun
controllo.
29 Decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche dei vini, in attuazione dell’articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88; in G.U. n. 96 del 26 aprile 2010.
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