Page 46 - Quaderno 2017-5
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Questa pratica può essere ricondotta all’adulterazione o alla sofisticazione.
      Esempi: vendere prodotti nazionali o esteri che inducono in errore il consumatore
sull’origine o provenienza, sulla qualità; vendere un prodotto scongelato per fresco; usare
impropriamente nomi e marchi di prodotti alimentari molto noti (un comune formaggio
venduto come parmigiano reggiano). In questi casi l’inganno può essere esplicito, quando
l’etichetta25 dichiara il falso, o implicito, quando il tipo di confezione, la forma, il marchio,
pur in assenza di una dichiarazione di falso, possono confondere il consumatore.
Vengono, in tal caso, sfruttati i vantaggi commerciali che un marchio noto può dare. Oltre
al danno economico per le aziende che fabbricano il prodotto originale e per il
consumatore che acquista un prodotto con un controvalore inferiore al prezzo pagato, in
qualche caso può configurarsi il reato di frode sanitaria, in quanto i prodotti, frutto di
falsificazioni, spesso sono fabbricati senza il rispetto delle norme igienicosanitarie

      Frodi alimentari più frequenti
      Latte
      - Latte annacquato;
      - Tenore in grasso differente rispetto a quello dichiarato in etichetta;
      - Latte fresco pastorizzato ottenuto da latte precedentemente già pastorizzato;
      - Latte ottenuto dalla ricostituzione del latte in polvere (talvolta latte in polvere per

         uso zootecnico);
      - Latte con l’aggiunta di acqua ossigenata per ridurre la carica batterica;
      - Latte inacidito neutralizzato con l’aggiunta di soda;
      - Presenza di colostro (primo latte) o latte mastitico;
      - Trattamenti di risanamento non consentiti.
      Formaggi
      - Formaggi ottenuti con latte in polvere ricostituito;
      - Formaggi pecorini contenenti percentuali più o meno elevate di latte vaccino;
      - Mozzarella di bufala contenete percentuali più o meno elevate di latte vaccino;
      - Aggiunta di grassi, soprattutto margarina, per ottenere il quantitativo richiesto per

         un particolare formaggio;
      - Aggiunta di fecola o di farina di patate o di amidi per aumentare il peso del prodotto;

25 Decreto Legislativo n. 109 del 27 gennaio 1992 e succ. mod. Attuazione delle direttive 89/395/CE e
   89/396/CE concernente l’etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari.

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