Page 42 - Quaderno 2017-5
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tutte le frodi alimentari determinano pericolo per la salute dell’utente, pur essendo
sanzionate penalmente (sempre il consumatore può essere ingannato sulla provenienza di
un bene, ma non per questo viene messa in pericolo la sua salute).

      Tali esempi per evidenziare che condotte diverse determinano differenti ipotesi di
violazioni sanzionate dalla legge con pene diversamente modulate. Ne consegue che
l’operatore delle forze di polizia, impiegato nella lotta alla contraffazione delle merci, è
chiamato ad una giusta conoscenza delle norme ed una altrettanto puntuale indicazione
delle norme violate.

      Proprio in tema di tutela della salute pubblica ed igiene degli alimenti, si rileva,
invero, che il legislatore non ha sanzionato penalmente solo la condotta volontaria di
contraffazione, di adulterazione e di commercio di prodotti alimentari, perseguite dagli
articoli 439, 440, 441, 442, 444 del c.p., ma anche la condotta colposa determinata da
negligenza nel verificare la salubrità dei prodotti distribuiti per il consumo, posti in
commercio o detenuti per il commercio, sanzionata dall’art. 452 c.p.

      In tema, invece, di tutela del consumatore trovano applicazione gli articoli 515, 516
e 517 del c.p. che sanzionano, rispettivamente, il delitto di frode in commercio, la vendita
di sostanze alimentari non genuine come genuine, vendita di prodotti industriali con segni
mendaci, nonché l’art. 640 c.p. che persegue il reato di truffa.

      Spesso si usano indistintamente i termini di frode e truffa per definire un
comportamento illecito che si sostanzia in una parte lesa, che è stata ingannata, raggirata
subendo un danno economico o un danno alla persona. In realtà non sono sinonimi.

      La Truffa è un reato previsto dall’art. 640 del c.p. ed è definita come: “Attività
ingannatoria capace di indurre la parte offesa in errore, attraverso artifici e raggiri, inducendola ad
effettuare atti di disposizione patrimoniale che, da una parte, la danneggiano e dall’altra favoriscono il
truffatore o altri soggetti, procurando a questi un illecito profitto corrispondente al danno subito dalla
vittima”. La truffa si distingue dalla frode in commercio per l’esistenza del raggiro o
dell’artificio.

      Il reato di Frode in commercio, invece, si realizza indipendentemente da un’effettiva
e concreta lesione del patrimonio. È un atto che si configura in una diminuzione del
valore della merce, economico o nutritivo. Nella frode in commercio si mira a sanzionare il
comportamento sleale, senza che, necessariamente, ne derivi un pregiudizio economico o
un danno per l’acquirente.

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