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condizioni indesiderate dell’alimento o conferire allo stesso caratteristiche che in
         realtà non possiede.
         A volte si assiste all’estremizzazione dei processi di produzione con
         l’elaborazione di alimenti più complessi e delicati che richiedono interventi illegali
         da parte dell’operatore per conferire al prodotto una maggiore gradevolezza;
         pubblicizzazione e diffusione dei prodotti cosiddetti tradizionali che si stanno
         ricavando una buona nicchia di mercato con l’aumento dei prezzi e della domanda
         a cui corrisponde, spesso, l’immissione di prodotti fraudolentemente spacciati per
         prodotti di pregio, ma che non rispecchiano quanto dichiarato;
      4. complessità delle normative in campo alimentare, spesso articolate, di difficile
         comprensione ed interpretazione che induce l’OSA ad aggirarle, ad agire contro
         legge, nella speranza che il suo operato passi inosservato, senza, però, curarsi delle
         possibili ripercussioni negative che tale comportamento potrebbe avere sulla
         salute del consumatore;
      5. difficoltà nel reperimento di materie prime idonee che spesso vengono sostituite
         da quelle di minor pregio o di diversa origine.

      Classificazione delle Frodi Alimentari
      Le frodi alimentari possono essere divise in due tipologie:
      - frodi sanitarie, dette anche frodi tossiche, in quanto costituiscono una minaccia

         per la salute del consumatore provocando nocumento23;
      - frodi commerciali, perché danneggiano gli interessi economici del consumatore

         senza arrecare, necessariamente nocumento alla sua salute.
      A seconda della tipologia si possono avere implicazioni d’ordine giuridico e
sanzionatorio diverse.
      Inoltre, in base agli effetti esercitati sulla composizione e/o sugli aspetti esteriori
dell’alimento, distinguiamo:
      - frodi sulla qualità intrinseca del prodotto;
      - frodi riguardanti la commercializzazione degli alimenti.

23 Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che
   stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale.

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