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Inoltre, proprio il marchio diventa una forma di comunicazione tra il produttore ed
il cliente, instaurando un rapporto di fiducia e consenso per le proprietà e le caratteristiche
del bene posto in commercio.

      I marchi possono essere individuali e collettivi.
      I marchi individuali indicano un singolo imprenditore, caratterizzano il suo prodotto
specifico e lo distinguono da quelli degli altri imprenditori.
      Possono essere distinti in marchi di fabbrica, marchi di commercio e marchi di
servizi. Essi sono registrati e tutelati dal Codice di Proprietà Industriale, introdotto da
ultimo dal decreto legislativo n. 30/200526.
      I marchi collettivi non sono legati ad un singolo produttore e possono essere impiegati
nel contempo da più imprenditori e, di solito, aggiunti ai marchi individuali dell’azienda;
essi possono consistere in segni o indicazioni che nel commercio possono servire per
designare:
      - la qualità del prodotto per le materie prime utilizzate e il rispetto degli standard

         stabiliti dal titolare del marchio collettivo (es. pura lana vergine, vero cuoio);
      - l’origine geografica del prodotto, le cui caratteristiche sono legate al luogo di

         provenienza (es. il pomodoro di S. Marzano, il vetro di Murano).
      Non rientrano fra i marchi le scritte “Denominazione di Origine Protetta” (DOP) e
“Indicazione Geografica Protetta” (IGP), perché non hanno la funzione di “distinguere i
prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese27” come i marchi, ma
“identificano un paese, una regione o una località, quando siano adottate per designare un
prodotto che ne è originario e le cui qualità, reputazione o caratteristiche sono dovute
esclusivamente o essenzialmente all’ambiente geografico d’origine, comprensivo dei
fattori naturali, umani e di tradizione28”. Essi devono, comunque, essere registrati.
      La Denominazione di Origine Protetta (DOP) individua il nome di una zona determinata,
di una regione e, talvolta, anche di un singolo paese che designa un prodotto agricolo o
alimentare come originario di tale territorio, ove avviene la produzione e/o la
trasformazione, le cui qualità sono da rinvenirsi esclusivamente in quel determinato
ambiente geografico.

26 Decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante Codice della proprietà industriale, a norma dell’articolo 15
   della legge 12 dicembre 2002, n. 273, in G.U. n. 52 del 4 marzo 2005, S.O. n. 28.

27 Decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, art. 7.
28 Decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, art. 29.

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