Page 20 - Quaderno 2017-5
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In altri termini la Convenzione di Parigi, vieta esclusivamente l’utilizzo di false
indicazioni di origine qualora queste siano usate con nomi fittizi o inesistenti.
Relativamente alla genericità di un marchio contenente un’indicazione geografica,
sancisce, inter alia, nell’articolo 6 bis, che fra segni identici, qualora vi sia un conflitto,
prevalga il “principio di priorità”, per cui la propensione, esternata nella Convenzione, è
quella di dare maggior peso alla situazione de facto creatasi nel paese in cui i prodotti
vengono esportati.
1.5.2 L’Accordo di Madrid
A seguito della scarsa efficacia della Convenzione di Parigi, nel 1891 i Paesi (in
prevalenza europei) che avevano maggiori interessi a ottenere una migliore protezione
internazionale delle indicazioni di provenienza e delle denominazioni di origine
conclusero un nuovo trattato finalizzato a reprimere l’uso di indicazioni di provenienza
false o ingannevoli, noto come Accordo di Madrid. Quest’ultimo stabilisce precise regole
per la repressione di indicazioni di provenienza false o ingannevoli. In pratica l’Accordo di
Madrid obbliga gli Stati membri a impedire non solo l’uso di “false” indicazioni di
provenienza, ma anche l’uso di indicazioni di provenienza e di denominazioni di origine
ritenute “ingannevoli”, cioè letteralmente vere ma tuttavia fuorvianti per i consumatori.
Questo può accadere, ad esempio, quando un nome geografico esiste in due Paesi
differenti, ma viene usato come indicazione di origine solo in uno dei due. L’Accordo di
Madrid, nonostante le modifiche che ad esso sono state apportate, non ha incrementato in
modo significativo il livello di protezione già attribuito alle indicazioni di provenienza e
alle denominazioni di origine dalla Convenzione di Parigi.
Considerando inoltre il limitato numero di Paesi aderenti (a tutt’oggi solo
trentaquattro), neppure con l’Accordo di Madrid si sono ottenuti risultati significativi.
1.5.3 L’Accordo di Lisbona
Sottoscritto nel 1958, è il terzo accordo internazionale in tema di denominazioni di
origine e il primo che realmente conferisce a questa categoria di prodotti un
riconoscimento internazionale e un livello di tutela accettabile.
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