Page 22 - Quaderno 2017-5
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1.5.4 Gli accordi TRIPs

      Nonostante la presenza di ben tre accordi in sede internazionale, da un lato a causa
della scarsa chiarezza nella definizione delle denominazioni e, dall’altro, a causa dello
scarso numero di Paesi firmatari, si è ravvisata la necessità di cercare un nuovo accordo
sulle denominazioni di origine che coinvolgesse un maggior numero di Paesi. L’occasione
è stata fornita nel 1994 dalla firma a Marrakesh dell’Accordo conclusivo dell’Uruguay
Round del Wto, e del suo allegato Accordo TRIPs (The Agreement on Trade Related Aspects of
Intellectual Property Rights) sui diritti di proprietà intellettuali attinenti al commercio, nel
quale le indicazioni geografiche sono regolamentate da una sezione specifica.

      Nonostante l’esiguo numero di articoli riguardanti questa materia, l’Accordo TRIPs
potenzialmente rappresenta un valido strumento per migliorare la protezione
internazionale delle indicazioni geografiche, grazie anche al consistente numero di Paesi,
oltre 150, che aderiscono al Wto. In dettaglio, l’articolo 22.1 definisce le indicazioni
geografiche, stabilendo che con tale termine si intende fare riferimento alle «indicazioni
che identificano un prodotto come originario del territorio di un Paese membro, o di una
regione o località in detto territorio, quando una determinata qualità, reputazione o altra
caratteristica del prodotto siano attribuibili essenzialmente alla sua origine geografica». La
protezione sancita dall’articolo 22 è generale, cioè estendibile a tutti i prodotti riconosciuti
come indicazione geografica, ma si tratta di una protezione negativa, dal momento che i
Paesi membri del Wto sono obbligati solamente a prevedere i mezzi legali atti a impedire
un uso scorretto di una indicazione; lo scopo della protezione è limitato al divieto
dell’uso di una certa indicazione da parte dei produttori non localizzati nella regione
designata da quella stessa indicazione. Questo avviene attraverso:

      - l’articolo 22.2, che sancisce l’obbligo degli Stati membri di prevedere i mezzi legali
         atti a consentire alle parti interessate di assicurare la protezione delle indicazioni
         geografiche contro ogni uso che possa ingannare il pubblico o costituire un atto
         di concorrenza sleale;

      - l’articolo 22.3, che stabilisce che ogni Paese membro debba rifiutare o dichiarare
         nullo un trademark che contenga o consista in una indicazione geografica, se
         l’uso di tale indicazione geografica nel trademark è tale da ingannare il pubblico
         relativamente alla vera origine del prodotto;

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