Page 23 - Quaderno 2017-5
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- l’articolo 22.4, che stabilisce che la protezione di cui sopra (artt. 22.1, 22.2 e 22.3) si
         applichi anche alle indicazioni che, per quanto letteralmente vere in ordine al
         territorio d’origine, indicano falsamente al pubblico che il prodotto è originario di
         un altro territorio.

      La tutela offerta dall’articolo 22 risulta però generica e poco incisiva, dal momento
che, nel caso in cui il legittimo titolare di una determinata indicazione geografica voglia
opporsi a un suo utilizzo indebito, dovrà dimostrare che l’uso che ne fa la controparte è
tale da indurre il pubblico in errore; occorre cioè dimostrarne il “carattere fuorviante”.

      L’articolo 23, per contro, stabilisce una protezione aggiuntiva riservata alle
indicazioni geografiche per i vini e le bevande alcoliche, che vale (art. 23.1) anche quando
«l’indicazione geografica è tradotta o è accompagnata da espressioni quali “genere”, “tipo”,
“stile”, “imitazione” o simili». Anche in questo caso si tratta di una “protezione negativa”,
ma si parla di “tutela forte”, in quanto viene applicata indipendentemente dal rischio di
confusione o di concorrenza sleale e si esclude a priori la legittimità di una indicazione non
corrispondente al luogo di realizzazione del prodotto, a prescindere dal fatto che i
consumatori siano o meno in grado di distinguere un prodotto realmente originario della
zona indicata da un altro che fa un uso arbitrario della stessa indicazione.

      Tutto ciò ha dato luogo a un sistema di protezione a due livelli: il primo, generico,
sancito dall’articolo 22 e applicabile alle indicazioni geografiche di tutti i prodotti; e il
secondo, aggiuntivo, stabilito dall’articolo 23 e relativo alle indicazioni di vini e bevande
alcoliche.

      Questo comporta, ad esempio, che in ottemperanza all’articolo 23 non è possibile
usare indicazioni quali “vino frizzante stile Champagne, prodotto in Cile” o “Swiss
Tequila”, mentre sarà possibile “Formaggio Roquefort, prodotto in Norvegia”, o
“Tappeti Bukhara, made in Usa” (art. 22).

      Infatti, gli ultimi casi menzionati potrebbero essere considerati da un giudice come
non ingannevoli per il pubblico, dal momento che viene indicata la vera origine del
prodotto. È cioè sufficiente un’indicazione, seppur marginale, della vera origine del
prodotto per consentirne la commercializzazione, indebolendo così la tutela offerta
all’indicazione geografica. La protezione generica dell’articolo 22 può essere quindi
invocata solamente se il pubblico viene ingannato dall’uso illegittimo dell’indicazione
geografica o se tale uso costituisce un atto di concorrenza sleale.

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