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Di fatto, però, semplicemente aggiungendo indicazioni quali “made in…” si
giustificano espressioni del tipo “Parma ham, made in Canada”, o “Murano Glass,
produced in Turkey”, non essendovi inganno per il pubblico dal momento che la vera
origine è indicata. Tale situazione incentiva il rischio che le indicazioni geografiche si
trasformino in nomi generici, e che possano perciò nel tempo essere usati liberamente da
chiunque, divenendo il nome di un’intera categoria di prodotti.
La disparità di trattamento tra le diverse tipologie di prodotto emerge inoltre anche
nei casi di indicazioni geografiche “omonime” (art. 23.3) dove invece è prevista la
creazione di un registro multilaterale (art. 23.4).
Si ricorda, infatti, che per tutti gli altri prodotti, incluse le bevande alcoliche diverse
dal vino, l’articolo 22.4 si limita a vietare l’utilizzo di un’indicazione geografica che, pur
riferendosi al reale luogo di origine del prodotto, è tale da indurre il pubblico in errore,
essendo formulata in modo tale da far ritenere che il prodotto provenga dal luogo
omonimo.
Allo stesso tempo l’Accordo TRIPs non spiega il significato di “sistema multilaterale
di notifica e registrazione”, e questa lacuna ha dato luogo alla nascita di due opposte
fazioni nell’ambito del Wto, ognuna con una propria proposta: quella dell’Unione europea
e quella degli Stati Uniti, entrambe sostenute da Paesi con interessi analoghi.
Il primo gruppo di Paesi attribuirebbe al sistema, da estendere in un secondo
momento anche agli altri prodotti, effetti giuridici vincolanti e comporterebbe l’obbligo
per gli Stati membri del Wto di notificare al Consiglio TRIPs le indicazioni geografiche
protette sul proprio territorio affinché esse possano essere pubblicate e rese note a livello
internazionale. Tale registrazione obbligherebbe gli Stati membri alla protezione
dell’indicazione geografica, la quale non potrebbe più essere impropriamente usata, né
trasformarsi in termine generico. In caso di opposizione alla registrazione, dovranno
essere intrapresi negoziati tra le parti in disaccordo.
Nell’ottica del secondo raggruppamento, il sistema - volontario - si fonderebbe di
fatto sulla creazione di un semplice database contenente le indicazioni geografiche
comunicate al Segretariato del Wto e protette all’interno dei singoli Paesi membri, i quali
avrebbero l’unico obbligo di consultare l’elenco nel momento in cui si trovassero a
prendere decisioni relative al riconoscimento e alla protezione di un’indicazione geografica
sul proprio territorio.
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