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CAPITOLO 2

                               La contraffazione agroalimentare

      La contraffazione alimentare certamente genera danni di natura economica (diretta
ed indiretta) alle imprese e allo Stato, ma, considerando che tali alimenti possono
contenere sostanze nocive, può compromettere la sicurezza degli alimenti e, di
conseguenza, la salute dei consumatori. Il termine “contraffare” consiste essenzialmente
nel dare una apparenza ingannevole della genuinità di un prodotto che è composto da
materie prime e sostanze, in tutto o in parte, diverse per quantità o qualità da quelle che
normalmente concorrono a formarla3. Con la globalizzazione dei mercati agroalimentari,
sono sempre maggiori i rischi per i consumatori di imbattersi in prodotti contraffatti. È
fondamentale consentire ai consumatori di acquistare, con sicurezza e senza pericolo di
essere frodati, alimenti che presentino caratteristiche di salubrità, sanità e qualità elevate
garantite anche dalla conoscenza del luogo di origine del prodotto alimentare o della
materia prima di cui esso è composto.

2.1 Contraffazione e Pirateria

      Con il termine “contraffazione” si intende la falsificazione, il furto, la riproduzione,
l’uso di marchi, modelli e brevetti senza il consenso del titolare del diritto di proprietà
degli stessi con il ricavo dei relativi benefici economici. Diversamente, la “pirateria” è
intesa quale violazione e modifica dei diritti di proprietà intellettuale e dei diritti d’autore;
“sono atti di pirateria le contraffazioni e le usurpazioni di altrui diritti di proprietà
industriale, realizzate dolosamente in modo sistematico”, così definita dall’art. 144 del
d.lgs. n. 30/20054. Entrambe non sono limitate solo alle merci non commestibili ma si
estendono anche agli alimenti.

3 RUBINO V., La protezione delle denominazioni geografiche dei prodotti alimentari nell’Unione europea dopo il
   regolamento 1151/2012 UE, 2013.

4 Decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante Codice della proprietà industriale, a norma dell’articolo 15
   della legge 12 dicembre 2002, n. 273, in G.U. n. 52 del 4 marzo 2005, S.O. n. 28.

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