Page 21 - Quaderno 2017-5
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Tale protezione viene realizzata attraverso la creazione di un “registro
internazionale” delle denominazioni da proteggere. A questo riguardo l’articolo 1.2
stabilisce che gli Stati firmatari dell’Accordo di Lisbona si impegnano a tutelare le
denominazioni di origine che sono protette come tali nel Paese di origine e iscritte nel
registro internazionale amministrato da una istituzione internazionale appositamente
creata sotto l’egida dell’Onu: l’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale
(Ompi o Wipo).

      Requisito fondamentale per ottenere la protezione a livello internazionale è che la
denominazione di origine sia oggetto di protezione nel Paese di origine; solo a tale
condizione può essere inserita nel registro internazionale e quindi pubblicata e notificata
agli altri Stati firmatari dell’Accordo di Lisbona.

      Un principio fondamentale dell’Accordo è quello di impedire che un qualsiasi Paese
aderente possa decidere unilateralmente sulla genericità della denominazione. La decisione
viene riservata al solo Paese aderente nel quale la denominazione ha origine, impedendo
così che essa possa essere considerata generica finché è protetta nel Paese che l’ha
introdotta. Sotto questo aspetto, l’Accordo di Lisbona offre una tutela internazionale forte
alle denominazioni di origine, estendendola anche ai Paesi terzi.

      L’Accordo di Lisbona, per la prima volta a livello internazionale, introduce
definizioni comuni nell’ambito delle denominazioni di origine, migliorando in questo
modo il sistema di tutela. L’articolo 2 dell’Accordo fornisce infatti una chiara definizione
di denominazione di origine (o Appellation of origin), stabilendo che con tale espressione si
intende «la denominazione geografica di un Paese, di una regione o di una località
designante un prodotto o un bene che ne è originario e le cui qualità e caratteristiche sono
dovute esclusivamente o essenzialmente all’ambiente geografico, comprendente fattori
naturali o umani».

      Con l’Accordo di Lisbona i Paesi firmatari si impegnano a proteggere sul proprio
territorio le denominazioni degli altri Paesi aderenti nei quali le stesse sono riconosciute e
protette, impedendone non solo l’uso ingannevole, ma anche ogni tipo di imitazione o
usurpazione, anche se la vera origine del prodotto viene indicata o se la denominazione è
usata in forma tradotta o accompagnata da espressioni quali: “del tipo”, “tipo”,
“imitazioni”, “come” (art. 3).

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