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strategia di contrasto voluta dal legislatore, sottesa alla riforma del 2008 e 2009, altrimenti
a rischio per l’eccessiva contrazione del suo ambito applicativo.
Questo punto di vista ha trovato conforto anche in una recente Sentenza della Corte
di Cassazione67, che facendo proprie le argomentazioni sopra esposte, ha confermato la
natura preventiva della confisca, superando, al momento, le discordanti posizioni
sostenute dalla dottrina nonché della giurisprudenza di merito e legittimità.
2. I presupposti soggettivi: la pericolosità sociale
Secondo il nuovo Codice Antimafia 68, l’applicazione delle misure patrimoniali è
subordinata alla prova della pericolosità sociale del proposto e della provenienza illecita
dei beni, ovvero della loro sproporzione. La pericolosità sociale indica l’attitudine di un
soggetto a commettere reati, nel caso delle misure patrimoniali costituisce il principale
indizio della provenienza illecita del bene, desunta proprio dalla pericolosità del soggetto
acquirente, anche se questa successivamente venga meno. Il suo accertamento prescinde
da un giudizio di carattere criminologico come anche dalla commissione di reati, come
accade invece per le misure di sicurezza. Esso infatti consiste:
a. nel verificare se il soggetto da proporre rientri in una delle categorie di
pericolosità previste dal legislatore;
b. nel formulare un giudizio in ordine alla effettività e concretezza della sua
pericolosità.
Tali categorie sono elencate nel nuovo codice antimafia (artt. 1,4,16), che ha avuto il
merito di raccogliere in un’unica fonte le diverse figure, in precedenza sparse in varie
leggi. Esse sono identiche per le misure di prevenzione personali (art. 4) e per quelle
patrimoniali (art. 16), eccezione fatta per la possibilità di applicare quest’ultime alle
persone fisiche e giuridiche, segnalate al Comitato per le sanzioni delle Nazioni Unite o ad
altro organismo internazionale competente sul congelamento di fondi, quando vi è
pericolo che questi possono essere dispersi, occultati o utilizzati per il finanziamento di
organizzazioni terroristiche (art. 16 comma 1 lett. b).
67 Cass. pen., SS.UU., sent. n. 4880 del 26 giugno 2014.
68 Artt. 20 e 24 d.lgs. 159/2011.
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