Page 103 - Quaderno 2017-4
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La questione di fondo attiene alla natura del giudizio di pericolosità per il rischio che
questo possa tramutarsi in una valutazione arbitraria sulla persona, basata su elementi
equivoci, non pienamente significativi, frutto di un mero sospetto. Sul punto è intervenuta
varie volte la Corte Costituzionale che, al fine di salvaguardare la legittimità dell’istituto,
ha formulato degli indirizzi interpretativi compatibili con la Costituzione,
dando indicazioni anche sui criteri del giudizio di pericolosità.

      In particolare in tutta una serie di pronunce, la Corte Costituzionale ha precisato che
le misure di prevenzione, per non andare incontro a censure di incostituzionalità (art. 13 e
25 Cost.), si devono fondare su “fatti concreti e certi”, consistenti in manifestazioni
esteriori sintomatici della pericolosità sociale del soggetto, con esclusione degli “elementi
di giudizio vaghi e incerti, che lascerebbe aperto l’adito ad arbitri”73. Tale esigenza di
fondo non può tuttavia giustificare l’impiego di uno standard probatorio troppo rigoroso,
commisurato a quello penale, fatto che vanificherebbe la funzione specifica delle misure
di prevenzione patrimoniali nella lotta contro il crimine organizzato. La prova nelle
misure di prevenzione non potrà mai coincidere con quella penale per la diversità dei loro
oggetti: il giudizio di pericolosità sociale, nel primo caso; la colpevolezza di un soggetto
rispetto ad uno specifico fatto di reato, nel secondo.

      Di conseguenza, mentre nel processo penale viene richiesta infatti la certezza o la
gravità degli indizi di prova, secondo i criteri indicati nell’art. 192 c.p.p., nel procedimento
di prevenzione basta invece la prova indiziaria, dovendo formulare un giudizio
prognostico, in termini probabilistici, in ordine alla commissione futura di un
reato. Presupposto dell’indizio è l’esistenza di un fatto oggettivo e certo, da cui inferire,
mediante un ragionamento logico di tipo induttivo, l’elevata probabilità che quel reato sia
stato commesso dal proposto e che egli ne possa commettere altri in futuro.

      Il giudizio di pericolosità non richiede la sussistenza di elementi di fatto che fondino
il convincimento “oltre ogni ragionevole dubbio”(art. 533 c.p.p.), essendo sufficiente che
questo, da una verifica logica, sia ragionevole e altamente probabile, poiché supportato da
“fatti concreti e certi”, ovvero da circostanze oggettive verificabili, aventi un valore
sintomatico e non da congetture o aspetti della personalità che rappresentano solo la
manifestazione di un sospetto. Il carattere indiziario della prove trova riscontro anche nel
regime probatorio del procedimento di prevenzione. Ad esso si applica infatti, la
disciplina meno rigorosa del procedimento di esecuzione (art. 666 c.p.p. richiamato

73 Sent. Corte Costituzionale n. 177/1980.

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