Page 98 - Quaderno 2017-4
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Alcuni autori evidenziano ciò parlando dell’introduzione nel nostro ordinamento
di un’actio in rem, fondata sulla pericolosità oggettiva dei beni, più che su quella personale.
La questione non è di poco conto se si considerano i suoi riflessi pratici, sul piano della
individuazione della disciplina giuridica, in caso di successioni di leggi nel tempo. Infatti se
si attribuisce alle misure di prevenzione patrimoniali una funzione sanzionatoria, si
dovrebbe logicamente negare la possibilità di una loro applicazione retroattiva (art. 200
c.p.), dovendo valere per queste le regole opposte tipiche del diritto penale (art. 25 comma
2 Cost., art. 2 c.p.).

      Se accolta, tale tesi rischierebbe di snaturare l’istituto, da sempre inserito tra le
misure ante delictum in funzione preventiva e soprattutto comporterebbe il pericolo
di restringere la portata innovativa della riforma, per la sua irretroattività, e quindi
renderebbe vani gli obiettivi di politica criminale perseguiti. Oltretutto, il riconoscimento
di una funzione sanzionatoria della confisca mal si concilia con l’assenza, in questo
caso, di un giudizio di colpevolezza su uno specifico fatto-reato.

      Per questo, la dottrina più autorevole ha precisato che l’applicazione disgiuntiva
delle misure patrimoniali da quelle personali non ha portato il superamento della
pericolosità sociale del proposto, ma solo della sua attualità.

      Il sequestro e la confisca, in quanto misure di prevenzione, presuppongono
necessariamente la prova della pericolosità del soggetto, senza la quale diverrebbero prive
di fondamento giuridico e di dubbia legittimità costituzionale (art. 41 e 42 Cost.).
La pericolosità sociale del soggetto, all’epoca dell’acquisto dei beni, costituisce infatti, il
principale indizio della loro provenienza illecita, unico motivo capace di giustificare tali
provvedimenti che sarebbero altrimenti in contrasto con il diritto di proprietà e di
iniziativa economica individuale. Una volta dimostrata l’origine illecita del bene, questo
andrà sequestrato, anche se dovesse venire meno la pericolosità sociale del suo titolare, poiché
conserva nel tempo la sua capacità di inquinamento del mercato economico lecito. La stessa
Corte Costituzionale nella sentenza n. 335/1996 ha affermato che la funzione della confisca
“consiste nel sottrarre definitivamente il bene dal circuito economico di origine, per inserirlo
in altro esente dai condizionamenti criminali che caratterizzano il primo”.

      L’accoglimento di tale tesi avrebbe come effetto anche quello di salvaguardare
l’attuazione retroattiva delle misure di prevenzione patrimoniali in modo disgiuntivo da
quelle personali, secondo la regola del tempus regit actum (art. 200 c.p.) e di conseguenza la

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