Page 93 - Quaderno 2017-4
P. 93
riferimento alla gravità dell’inadempimento né a chi deve accertare l’inadempimento
stesso. Si può pensare che tale incombenza spetti al RUP anche se, a livello normativo,
non è specificato da nessuna parte.
Maggiori perplessità derivano poi dalla terza ipotesi: tutto è affidato alla richiesta del
subappaltatore che si presume possa intervenire in qualunque momento. Rimane
esclusivamente la valutazione circa la natura del contratto, attività che si ritiene debba
essere lasciata al RUP e, per di più, in termini oggettivi. E l’incertezza è ancora maggiore
atteso che la legge non prevede che tale possibilità debba essere prevista nel bando di
gara: si configura così un obbligo al quale l’appaltatore non può in nessun caso sottrarsi.
Unico elemento a vantaggio dell’appaltatore principale si ha sotto il profilo della
responsabilità. Ai sensi del comma 8, in caso di pagamento diretto, è infatti liberato dalla
responsabilità solidale per obblighi contributivi e retributivi nei confronti del personale
del subappaltatore. Ai sensi del comma 14, tuttavia, l’appaltatore principale non è liberato
dalla responsabilità solidale per gli adempimenti circa la sicurezza a carico del
subappaltatore. Per i costi legati alla sicurezza, del resto, l’appaltatore non può richiedere
al subappaltatore un ribasso, ciò comporta la necessità di una previsione specifica, nel
contratto di subappalto, di quanto incidono i costi sulla sicurezza.
Da ultimo, si rileva la previsione del comma 22 in relazione ai certificati dei lavori
eseguiti, necessari per la partecipazione e la qualificazione. Per tali certificati debbono
scomputarsi i subappalti ed il subappaltatore può chiedere la certificazione relativamente
alla sua quota. Si tratta in definitiva di una previsione che consentirà per un medesimo
lavoro una pluralità di certificazioni, anche se a livello di importo non ci potranno essere
duplicazioni.
- 91 -

