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L’Agenzia, dopo il decreto di confisca di prevenzione in primo grado e dopo la
conclusione dell’udienza preliminare nel procedimento penale, subentra nella fase di
gestione e amministrazione con l’incarico di custodire i beni, comprese le aziende fino alla
definitività della confisca, per poi curare la fase della destinazione.
La previsione di una immediata e diretta interlocuzione tra l’Agenzia e l’Autorità
giudiziaria, preposta ai procedimenti penali e di prevenzione, riduce drasticamente i tempi
intercorrenti tra l’iniziale sequestro e la definitiva destinazione dei beni, periodo questo
che, se non compresso, a fronte dello straordinario sforzo investigativo per
l’individuazione dei patrimoni della criminalità, rischia di provocare una crisi irreversibile
nel sistema del contrasto alle mafie, con patrimoni rilevanti destinati all’abbandono e al
degrado. L’istituzione dell’Agenzia nazionale, per la soluzione delle criticità evidenziate
nella fase di gestione e destinazione dei beni, risponde ad una esigenza segnalata da tempo
dagli operatori del settore. La complessità degli interventi legislativi citati infatti, ha reso
indifferibile una compiuta ricognizione e revisione dell’intera normativa anche al fine di
armonizzare in modo organico la disciplina in materia di legislazione antimafia con le
norme concernenti l’istituzione dell’Agenzia nazionale.
L’assetto normativo così definito veniva confermato dal nuovo codice antimafia,
approvato con il decreto legislativo del 6 settembre 2011 n. 159, il quale, se pur non
riuscendo ai risistemare l’intera disciplina sulla criminalità organizzata, ha avuto il pregio
di accorpare in un’unica fonte l’intera materia delle misure di prevenzione, sino ad allora
distribuita in varie norme. La nuova disciplina ha infatti formalizzato la possibilità di
applicare disgiuntamente le misure patrimoniali da quelle personali (art. 18 comma 1 d.lgs.
159/11), facendo sorgere dei dubbi sulla possibilità di continuare ad inquadrare l’istituto
tra le misure di prevenzione ante delictum, essendo venuto meno il legame con la
pericolosità del proposto. Secondo parte della dottrina e della giurisprudenza66 infatti, a
seguito delle modifiche intervenute, il sequestro e la confisca non svolgono più una
funzione preventiva, assumendo un carattere “oggettivamente sanzionatorio”, fondato
sulla presenza di indizi di colpevolezza rispetto a comportamenti illeciti passati (come gli
indizi di appartenenza ad associazione mafiosa), ancorché non assurgono al rango di
prova penale. Per questi autori, le misure di prevenzione patrimoniali svolgerebbero una
funzione surrogatoria del diritto penale, nei casi in cui la prova raggiunta non
consentirebbe di pervenire ad una condanna penale.
66 Cass. pen. sez. V, sent. n. 14044 del 13 Novembre 2012.
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