Page 101 - Quaderno 2017-4
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Per non incorrere in censure di illegittimità costituzionale, sotto il profilo del
rispetto del principio di tassatività (art. 25 Cost.), il legislatore ha individuato le singole
categorie di pericolosità alla commissione di reati, per renderle più determinate e non
fondate su elementi vaghi ed incerti.

      Lo scopo era quello di evitare, come avveniva in passato, giudizi soggettivi ed
arbitrari, basati sulla valutazione del modo di essere della persona, ovvero del disvalore
sociale o morale della sua condotta, si pensi alle misure nei confronti degli zingari, oziosi,
vagabondi o alla categoria dei soggetti proclivi a delinquere.

      Ciò non significa che l’accertamento della pericolosità sociale coincide con la prova
della responsabilità penale in ordine ad uno specifico fatto di reato. Il nuovo codice
antimafia ha espressamente riconosciuto l’autonomia del procedimento di prevenzione
che può essere svolto anche in assenza dell’azione penale (art. 29 d.lgs. 159/11) o in
presenza di una sentenza di assoluzione. L’accertamento della pericolosità implica un
giudizio globale sulla personalità del proposto, in cui rilevano in primo luogo i precedenti
penali, ma anche tutta una serie di comportamenti penalmente irrilevanti, come le
frequentazioni criminali, sintomatici della pericolosità del soggetto.

      Nel caso della “pericolosità comune o generica”, l’appartenenza a tale categoria
richiede una reiterazione e/o abitualità dall’attività delittuosa, non potendosi pervenire ad
un tale conclusione, soltanto sulla base di una manifestazione sporadica o occasionale,
anche se di rilievo penale. Questo non vale però per la pericolosità qualificata, ove la
presenza di indizi di appartenenza mafiosa o di reità in ordine a gravi delitti tipici di
criminalità organizzata, è da sola sufficiente a formulare un giudizio di pericolosità per
l’elevato valore sintomatico di tali fatti. In tali casi viene però richiesta una duplice prova,
in ordine:

      a. all’esistenza oggettiva dell’associazione di tipo mafioso o degli altri reati tipici
         indicati (art. 4 comma 1 lett. a-b del d.lgs. 159/11), desunta normalmente dai
         pregressi provvedimenti giurisdizionali e cautelari pronunciati su di essi;

      b. all’appartenenza all’associazione mafiosa o alla commissione di alcuno dei reati
         tipici da parte del proposto, desumibile, in assenza di una sentenza di condanna,
         da elementi indiziari, purché basati su fatti certi, dal valore probabilistico70.

70 Cass. pen. sez. II, sent. n. 1976 del 25 novembre 1998; anche Cass. pen. sez. VI, sent. n. 41355 dell’11 novembre
    2011.

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