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L’organo proponente può svolgere anche altri tipi di indagini, come i servizi di
osservazione, pedinamenti, rilievi fotografici, assunzione di informazioni, mentre non
sono ammesse attività “invasive”, non essendo previsto, per le misure di prevenzione, lo
svolgimento di intercettazioni, sequestri e perquisizioni. Fa eccezione la possibilità per la
polizia giudiziaria di richiedere al Pubblico Ministero il sequestro o l’esibizione della
documentazione di interesse in possesso delle banche o società private secondo la
normativa del codice di procedura penale (art. 19 comma 4 d.lgs. 159/2011).

      Ciò non impedisce, soprattutto nei casi in cui emergono nuove notizie di reato (per
es. art 12 quinquies d.l. 306/92), ipotesi peraltro non infrequente, la possibilità di aprire un
nuovo procedimento penale e sfruttare le maggiori possibilità investigative offerte dalle
indagini preliminari per acquisire ulteriori elementi da utilizzare, al termine, per formulare
una proposta più completa di misura di prevenzione patrimoniale.

4. I presupposti oggettivi: la disponibilità diretta o indiretta dei beni

      I presupposti oggettivi delle misure di prevenzione patrimoniali consistono
nell’avere la disponibilità diretta o indiretta dei beni nel caso in cui: (art. 20 e 24 del d.lgs.
159/2011)

      a. il loro valore risulta sproporzionato rispetto al reddito dichiarato o all’attività
         economica svolta;

      b. sulla base di sufficienti indizi si ha motivo di ritenere che gli stessi siano il frutto
         di attività illecite o ne costituiscano reimpiego.

      La definizione di disponibilità evoca la volontà del legislatore di ampliare le
possibilità di intervento, andando oltre il concetto civilistico di proprietà e/o di possesso.
Il codice antimafia recepisce una nozione sostanziale, estesa a tutti i beni che rientrano
nella sfera giuridico-economica della persona, andando oltre il dato dell’intestazione
formale. La stessa Corte di Cassazione ha precisato che il concetto di disponibilità, non
presuppone una relazione materiale con il bene, riferendosi anche a tutte quelle situazioni
in cui la persona agisce uti dominus, anche se tale potere è esercitato tramite colui che ha il
concreto godimento del bene74.

74 Cass. pen. sez. II, sent. n. 6977 del 23 febbraio 2011.

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