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Tale nozione vi ricomprende infatti, sia le ipotesi di disponibilità diretta dei beni sia
quelle di disponibilità indiretta. La disponibilità diretta si riferisce ai beni intestati al
proposto, quale titolare di un diritto di proprietà o di altro diritto reale, secondo le norme
del diritto civile: per i beni immobili, occorre un atto pubblico di trasferimento a favore
del proposto, la mera trascrizione non ha infatti valore costitutivo, ma soltanto probatorio
rispetto ai terzi, mentre per i beni mobili registrati, la cessione può essere dimostrata dal
possesso del bene e da un qualsiasi atto che provi l’accordo traslativo, ad esempio un
mandato a vendere, avendo la registrazione solo un valore dichiarativo. La disponibilità
indiretta invece riguarda i beni intestati fittiziamente a terze persone, rispetto ai quali il
proposto agisce, di fatto, uti dominus, determinando la destinazione e l’impiego del bene.
Vi rientrano una pluralità di situazioni, che vanno dalla cessione del diritto di
proprietà alla conclusione di negozi simulati o fiduciari, come la stipula di contratti di
locazione, affitto, oppure la conclusione di cessioni fiduciari, la costituzione di trust; ed
anche situazioni di mero fatto, in cui il terzo, titolare formale del bene versi in uno stato di
soggezione nei confronti del proposto75. La prova del carattere formale dell’intestazione
deve essere rigorosa, poiché si va ad incidere sul diritto di proprietà di una terza persona
(art. 42 Cost.). In deroga alla regola generale, non bastano più meri indizi, ma occorrono
elementi probatori connotati dalla gravità, precisione e concordanza, secondo un standard
simile a quello penalistico76. In particolare la prova deve vertere: sul “tipo di rapporto”
sottostante che intercorre tra il proposto e il terzo (compartecipazione criminale, rapporto
di lavoro, di parentela, di affetto, di amicizia) che dà conto dei motivi dell’intestazione
fittizia a favore del primo e sulla sproporzione economica dell’operazione rispetto al terzo
intestatario, motivo del probabile reimpiego delle risorse provenienti dal proposto.
L’accordo elusivo intercorso tra le parti può essere dimostrato attraverso:
a. atti processuali o di indagine come: le intercettazioni o le dichiarazioni
testimoniali, compreso il materiale non utilizzato per il procedimento penale, da
cui si possono invece ricavare invece elementi utili ai fini patrimoniali;
b. attività di osservazione, assunzioni di informazioni testimoniali, per dimostrare
l’effettiva disponibilità del bene, intestato al terzo, da parte del proposto;
75 Cass. pen. sez. I, sent. n. 39799 dell’11 ottobre 2010.
76 Cass. pen. sez. V, sent. n. 30579, del 2 agosto 2011.
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