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Il terzo in buona fede è il soggetto la cui ignoranza sull’origine illecita del bene
deriva da un errore scusabile alla stregua dei criteri di diligenza sulla “colpa”81.
È una prova ardua da sostenere nei trasferimenti a titolo gratuito o tra familiari, in
virtù del rapporto sottostante esistente che fa presumere l’intestazione fittizia del bene. Se il
terzo fornisce tale prova, il giudice dispone la revoca del provvedimento ablatorio, con
conseguente restituzione del bene sequestrato, disponendo eventualmente, la confisca per
equivalente (art. 25 d.lgs. 159/2011). Nel caso opposto, invece, una volta accertato il
carattere fittizio della cessione, il Giudice dispone la nullità degli atti di trasferimento
compiuti a favore del terzo e la conseguente confisca del bene (art. 26 d.lgs. 159/11). In tali
ipotesi, il giudice potrebbe anche disporre la trasmissione degli atti in procura, trattandosi di
situazioni che spesso configurano il reato di cui all’art. 12 quinquies della legge 356/1992, che
sanziona, con la reclusione da due a sei anni, colui che “attribuisce fittiziamente ad altri la
titolarità o la disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di
legge in materia di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la
commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648 bis e 648 ter del codice penale”.
5. La prova della provenienza illecita dei beni
La prova della disponibilità di beni deve essere congiunta a quella della loro
provenienza illecita, ovvero della loro sproporzione, rispetto al reddito dichiarato o
all’attività economica svolta (art. 20 e 24 d.lgs. 159/11). Tale prova costituisce il
fondamento dell’istituto, la cui ratio è quella di contrastare le organizzazioni criminali
eliminando dal mercato i patrimoni illeciti da queste accumulati ossia beni acquistati con
modalità o con l’impiego di risorse illecite.
Secondo la disciplina previgente, la sproporzione costituiva indizio sufficiente a
dimostrare la provenienza illecita del bene e alternativo rispetto alla prova diretta e
specifica di quella di origine criminosa82. Il giudice infatti, disponeva il sequestro dei beni
quando “sulla base di sufficienti indizi come la notevole sperequazione fra il tenore di vita
e l’entità dei redditi apparenti o dichiarati, si ha motivo di ritenere siano il frutto di attività
illecite o ne costituiscano il reimpiego” (art. 2 ter comma 2 legge 575/65).
81 Cass. pen. sez. I, sent. n. 32937 del 31 agosto 2011.
82 Cass. pen. sez. I, sent. n. 2104 del 2 giugno 1994.
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