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di attività illecite o ne costituiscono il reimpiego, sulla base di un dato presuntivo che quei
beni di valore sproporzionato, non siano stati legittimamente acquisiti”84.

6. I criteri di accertamento della provenienza illecita

      Secondo la normativa vigente, oggetto del sequestro e della confisca sono i beni che
costituiscono “il frutto di attività illecite o ne costituiscono il reimpiego” (art. 20 e 24 d.lgs.
159/2011). Tale definizione comprende i beni che costituiscono il provento diretto del reato
o il suo utilizzo indiretto attraverso il reinvestimento in attività lecite. Parte della dottrina vi ha
desunto la necessità di un nesso causale tra il bene e la specifica attività illecita, alla base del
giudizio di pericolosità, sostanzialmente la confisca riguarderebbe soltanto i beni che
costituiscono il prodotto, il profitto ed il prezzo del reato come nella confisca penale ex art.
240 comma 1 c.p. In realtà, le disposizioni ex art. 20 e 24 d.lgs. 159/2011, non richiedono
alcun nesso rispetto a determinati reati, poiché si riferiscono genericamente ai beni
provenienti da attività delittuose, senza specificarne il relativo nomen iuris85.

      È una interpretazione coerente con la ratio dell’istituto di costituire un efficace
strumento di dissuasione nella lotta alla criminalità organizzata, che sarebbe in parte
disattesa se si consentisse al proposto di conservare quei beni “frutto di attività illecite”
soltanto perché non connessi con la specifica condotta pericolosa a lui imputata. Parte
della giurisprudenza ritiene tuttavia necessaria almeno la prova di una connessione
temporale tra la condotta pericolosa e l’acquisto dei beni, non potendo ritenere “frutto o
reimpiego di attività illecite” i beni acquistati prima delle manifestazioni di pericolosità. Ne
deriverebbe che, possono essere oggetto di sequestro e/o di confisca, soltanto i beni
entrati nella disponibilità del proposto contemporaneamente o successivamente al
compimento della condotta criminosa, circostanza che assume valore indiziario circa la
loro provenienza illecita86. Del medesimo avviso è anche parte della dottrina, secondo cui
la connessione temporale è il più importante indizio della provenienza illecita del bene, nel
medesimo senso si parla anche di “pericolosità del bene”, senza la quale le misure
patrimoniali perderebbero la loro legittimazione giuridica, divenendo “pene del sospetto”
incompatibili con i principi costituzionali (art. 13, 41, 42 Cost.).

84 Cass. pen. sez. V, sent. n. 27228 del 21 aprile 2011; anche Cass. pen. sez. V, sent. n. 16311 del 23 gennaio 2014.
85 Cass. pen. sez. VI, sent. n. 36762 del 27 maggio 2003.
86 Cass. pen. sez. V, sent. n. 3413 del 22 gennaio 2008.

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