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Differente è il caso in cui nell’impresa vengono reinvestiti capitali illeciti, divenendo
essa stessa “frutto di attività illecite” e quindi suscettibile di sequestro e/o confisca per
intero93. Dopo aver ricostruito il patrimonio, si dovrà determinare il reddito del proposto
o viceversa il patrimonio, che rappresenta il secondo termine del raffronto. La normativa
vigente indica, come parametri di riferimento, quelli del reddito dichiarato ai fini fiscali e
dell’attività economica svolta. I due criteri hanno un rapporto alternativo, per cui una
volta accertata la sproporzione rispetto al reddito dichiarato al fisco non occorre
un’ulteriore verifica rispetto all’attività economica. La Suprema Corte di Cassazione ha
affermato che il giudice può: “limitarsi a prendere in considerazione solo uno dei citati
parametri, non essendo necessario che, constatata la sproporzione tra il valore dei beni ed
uno dei parametri medesimi, passi ad ulteriore valutazione con l’altro parametro”94. Ma in
altra pronuncia, con riferimento al reddito proveniente dalla gestione di terreni agricoli, ha
precisato che: “trattandosi di una valutazione di situazioni economiche reali, poiché è
richiesto che la valutazione debba riferirsi a dati reali, il Tribunale doveva tener conto del
reddito agrario effettivo e non di quello dichiarato”95. Il riferimento all’attività economica
comporta quindi, un’integrazione del reddito qualora quello effettivo sia superiore a
quello dichiarato ai fini fiscali. Ciò si spiega per l’esistenza di alcuni redditi che possono
essere legittimamente dichiarati in misura forfettaria, con valori inferiore rispetto a quelli
reali (attività agraria, utili sociali) e di altri che sono perfino esentati dall’obbligo di
dichiarazione (redditi di capitali, ricavato di vendite o donazioni).
Secondo parte della dottrina, i redditi delle attività economiche rilevano solo se
inferiori a quelli dichiarati al fisco, potendo rappresentare un indizio dell’attività di
riciclaggio, mentre sarebbero irrilevanti nell’ipotesi opposta (redditi economici più elevati
rispetto a quelli dichiarati), altrimenti si verrebbe ad attribuire valore all’evasione fiscale, al
fine di escludere la sproporzione. In passato, alcune sentenze della Cassazione, condivise
da parte della dottrina, avevano ritenuto rilevanti i redditi da evasione, derivante da attività
lecita, sulla base del rilievo dato dalle norme (art. 20 e 24 d.lgs. 159/2011) ai redditi
imponibili derivanti da attività economiche, altrimenti “si verrebbe a colpire il soggetto,
espropriandone il patrimonio, non per una presunzione di illiceità della sua provenienza,
ma per il solo fatto della evasione fiscale, condotta che non può ricondursi allo spirito e
93 Cass. pen., sez. I, sent. n. 11620 del 23 marzo 2011.
94 Cass. pen., sez. I, sent. n. 2860 del 10 giugno 1994.
95 Cass. pen, sez.VI, sent. 4458 del 14 novembre 1997.
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