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alla ratio dell’istituto in questione, il quale mira a colpire i proventi di attività criminose e
non a sanzionare la infedele dichiarazione dei redditi”96.
La dottrina e la giurisprudenza prevalenti, al contrario, ritengono irrilevanti i redditi
da evasione, poiché non idonei a “giustificare la legittima provenienza dei beni”, data la
loro natura illecita, sotto diversi profili, anche caso del cosiddetto condono tombale97. Tale
tesi si rifà al dato testuale, che non prevede l’esistenza di un nesso causale tra i beni ed una
specifica attività delittuosa, potendo derivare da una qualsiasi condotta criminosa, come
l’evasione fiscale, che notoriamente si accompagna a illeciti di varia natura (reati fiscali,
societari, tributari, falsi in genere). L’illiceità di tali redditi non è esclusa dall’origine lecita
dell’attività economica svolta, la quale non incide sulla natura della condotta specifica da
cui derivano, considerato anche che, di consueto, il provento dell’evasione viene
reimpiegato nella stessa attività aziendale, con l’effetto di rendere illecita
un’impresa, inizialmente immune da ogni contestazione. L’irrilevanza dei redditi da
evasione è stata confermata da una recentissima pronuncia della Corte di Cassazione,
secondo cui la mancanza, nella confisca di prevenzione, di un nesso di pertinenzialità con
una specifica attività criminosa (invece presente nella confisca ex art. 12 sexies d.l. 306/92,
che presuppone una condanna per determinati reati), fa rientrare anche gli evasori abituali
nella categoria di “coloro che vivono abitualmente con i proventi di attività delittuose”
(art.1 comma 1 lett. b. d.lgs. 159/2011), pertanto anche i beni nella loro disponibilità, di
valore sproporzionato, si devono ritenere “frutto di attività illecite”98.
Al fine di dimostrare la legittima provenienza dei beni, si deve invece tener conto dei
redditi dei familiari conviventi, oggetto anche loro delle indagini patrimoniali (art. 19
comma 3), soprattutto se intestatari di beni, la mancanza di redditi adeguati è infatti
sinonimo di un’intestazione fittizia; e delle altre entrate da fonte lecita, non rientranti nel
reddito dichiarato o d’impresa, registrate nel corso dell’anno (es. donazioni, vendite,
mutui, contributi comunitari, vincite). L’insieme dei valori attivi vanno calcolati al netto
delle spese per il sostentamento della famiglia, per prassi determinate secondo i dati
forniti dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) sulla spesa media al consumo, divisi per
ragione, per quoziente familiare, ed area geografica; e delle altre uscite sostenute nel corso
dell’anno per acquisti e pagamenti con causa lecita99.
96 Cass. pen. sez. VI, sent. n. 29926 del 26 luglio 2011.
97 Cass. pen. sez. II, sent. n. 36913 del 13 ottobre 2011; anche Cass. pen. sez. I, sent. n. 11473 del 24 febbraio 2012.
98 Cass. pen. SS.UU., sent. n. 33451 del 29 maggio 2014.
99 Cass. pen. sez. VI, sent. n. 3851 del 7 dicembre 1998.
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